Sicurezza delle piscine e presenza del bagnino: gli obblighi

Le varie normative che regolano la piscina, dalla costruzione all’utilizzo e alla sua conduzione, hanno contribuito a rendere la piscina più sicura.

La norma UNI 10637 che, con le successive revisioni e integrazioni, indica le condizioni costruttive delle piscine e la loro gestione degli impianti. Nel 2003 è stata  pubblicata la revisione dell’atto di intesa tra Stato e regioni che invita le regioni a recepire singolarmente l’atto stesso ed elaborare una propria legge regionale sulle piscine. Le Regioni, non escluso l’obbligo del bagnino di salvataggio per le piscine di piccole dimensioni (ovvero quelle di massimo 200 metri quadri di superficie e 160 centimetri di profondità,).

La presenza del bagnino

L’Assistente bagnanti  è persona abilitata alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente in materia. Vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali e sul rispetto del regolamento interno.  La sua presenza dovrà essere assicurata durante tutto l’orario di apertura della struttura secondo quanto previsto dal DM 18 marzo 1996 – con particolari deroghe in ambito agrituristico.

Sebbene la normativa non si ben chiara e ogni regione sta regolamentandosi in modo autonomo, occorre tener conto in goni caos che la sicurezza della piscina non riguarda solo gli operatori ma interessa ancor di più coinvolge gli utenti che accedono agli impianti o al servizio.

La sicurezza in piscina

Le piscine nascondono in se diversi rischi residui che possono interessare la salute ma anche la sicurezza intesa come prevenzione infortuni.

In particolare per quanto riguarda la tutela della salute, si deve tener conto , controllare e gestire  il rischio legionella, il rischio che comporta una contaminazione da funghi, il rischio chimico quest’ultimo rivolto in particolare ai lavoratori che opera sugli impianti di trattamento delle acque.

Per quanto concerne il rischio infortunistico va valutato e attuate le misure di prevenzione per :

  • Il rischio di scivolamento;
  • Infortuni durante i tuffi da bordo piscina;
  • Infortuni dagli scivoli, sia durante l’uso per chi scende dallo scivolo, sia per l’interferenza di con chi si può trovare a valle dello scivolo;
  • Il rischio di annegamento;
  • Il rischio elettrico per chi effettua le pulizie , o per chi effettua interventi sugli impianti;
  • Il rischio in ambienti confinati in caso di impianti interrati;
  • Schizzi o azione aggressiva di sostanze chimiche impiegate dagli operatori che si occupano della gestione degli impianti tecnologici;

Spesso le piscine presentano dei regolamenti ben esposti, sono presenti la segnaletica , i salvagenti , ma non sono talvolta presenti i bagni l’laddove in base alla normative e per le caratteristiche specifiche risulta essere obbligatorio.

Le norme in piscina

Le varie norme siano esse nazionali che interregionali stabiliscono e regolamentano la presenza del bagnino in relazione alla classificazione delle piscine in base alle dimensioni, profondità ed affollamento.

L’assistente bagnante è abilitato alle operazioni di salvamento e di primo soccorso, vigila inoltre sulle attività che vengono svolte in vasca o negli spazi perimetrali intorno ad essa.

La presenza o meno dell’assistente bagnante se la piscina non è pubblica , è strettamente correlata, se non alla normativa vigente ad una attenta e approfondita analisi dei rischi.

La prima norma che prende in considerazione l’obbligatorietà della presenza della figura del “bagnino” o “assistente bagnanti” è la Circolare del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 1951, n.16, successivamente modificata dal Decreto Ministeriale del 1989 sulla Sicurezza negli Impianti Sportivi, che in proposito recita:

Art.110 – Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all’uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile (così sostituito da D.M. 25-8-1989).

A integrazione di quanto sopra espresso, si è aggiunto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, che all’articolo 14 recita: “Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 50 m2. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 400 m2. Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d’acqua in ragione di 1 ogni 500 m2. Per vasche oltre 1.000 m2 dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m2.

L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.

Gli assistenti bagnanti devono essere formati e qualificati per ottenere l’abilitazione all’esrcizio della professione secondo la normativa del  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 29 luglio 2016, n. 206 :

egolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante.

In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.

In una piscina aperta al pubblico, durante il nuoto libero, è indispensabile la presenza continua di personale adibito al salvataggio in un numero che deve essere in relazione al numero ed alla superficie delle vasche, nonché al loro affollamento.

 

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