L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro.
A comunicarlo è l’INL stesso, a fronte della pubblicazione del testo coordinato del Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con gli importi delle sanzioni aggiornati.
Aumento delle sanzioni
A decorrere dal 1° luglio 2018 le ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TU sicurezza e da altri atti aventi forza di legge sono rivalutate nella misura dell’1,9%.
Le sanzioni interessate sono quelle stabilite dal Titolo I “Principi Comuni” del Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro.
Le sanzioni da rivalutare, dunque, hanno per oggetto “penali” che riguardano le violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs n.81/2008, nonché da atti aventi forza di legge.
Nello specifico trattasi di tutte quelle fattispecie sanzionatorie più ricorrenti che riguardano:
- contravvenzioni che prevedono pene alternative dell’arresto o ammenda o solo ammenda
- illeciti amministrativi
Sono numerose le sanzioni alle quali è sottoposto chi non rispetta gli obblighi di legge. Tra queste le principali riguardano la formazione dei lavoratori, l’adozione del documento di valutazione dei rischi e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
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Il dettaglio del Decreto 12/2018
Il recepimento del Decreto Direttoriale n.12/2018 “Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza” porta in sé una nuova versione del TU in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro coordinata al DLgs n.81/2008.
Non riguarda semplicemente la rivalutazione delle sanzioni, ma anche l’inserimento di alcune disposizioni di legge.
Ecco le principali:
- Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti, gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: è stata inserita la Legge n. 191/1974;
- Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, di cui all’art. 131 c. 5 del D.lgs. n.81/2008: è stato inserito quanto disposto nella circolare n.10/2018;
- Soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 12/2018 con il Decreto Direttoriale n.51/2018 per il relativo elenco;
- nel TU è inserito quanto emerso in alcuni interpelli in materia e precisamente il 3/2018, n. 4/2018 e n. 5/2018
Pertanto, per evitare le sanzioni, il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi legislativi previsti.
Chi è coinvolto dalle nuove disposizioni
Le ditte individuali con presenza di lavoratori (compresi tirocinanti, stagisti, ecc.) e le società sono soggette a tutti gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
Ricordiamo anche che particolari forme contrattuali come co.co.co, contratti di somministrazione e l’utilizzazione del lavoro accessorio es. voucher, possono far ricadere l’azienda nell’applicazione integrale della normativa.
Fonti:
- comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2018 – in cui è resa nota la pubblicazione del Decreto Direttoriale n.12 del 6 giugno 2018. Il provvedimento con il quale l’INL(Ispettorato Nazionale del Lavoro) dispone nuove sanzioni per le inosservanze degli obblighi di legge in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro.