Revisione rimorchi: novità 2018 e calendario

Ci sono alcune novità sulla revisione rimorchi 2018.

Dal 2018, infatti, le revisioni dei rimorchi di categoria O1 e O2, cioè quelli che hanno massa complessiva non superiore ai 3.500 kg devono essere effettuate secondo le stesse scadenze previste per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.

Questo vuol dire che la revisione sui rimorchi deve essere effettuata a 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni.

Per la prima fase di attuazione delle nuove regole, che va dal 2018 al 2020, è stato stabilito uno specifico calendario dei controlli tecnici di questi mezzi già in circolazione. Il calendario revisione rimorchi 2018 è stato redatto per limitare i disagi degli utenti dato il gran numero di rimorchi da revisionare.

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Revisione rimorchi 2018: il calendario

I rimorchi O1 e O2 devono essere sottoposti a revisione secondo il seguente calendario:

  • dal 21 maggio 2018 fino al 31 dicembre 2018 i rimorchi immatricolati fino al 31 dicembre 2000. Sono esclusi quelli già revisionati nel 2016 o 2017. Fino al 31 dicembre 2018 il controllo tecnico sul rimorchio può essere fatto in qualunque mese, anche diverso da quello di immatricolazione.
  • nel 2019, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione, vanno revisionati i rimorchi immatricolati dall’inizio del 2001 alla fine del 2006 e quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel 2017 o 2018.
  • nel 2020, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione o della revisione, i rimorchi immatricolati dopo l’1 gennaio 2007 e quelli per i quali sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 2 anni dalla precedente revisione.

I veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti stabiliti dalla legge, come previsto dall’articolo 79 del Codice della strada.

Quando fare la revisione periodica

La prima revisione è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione.

Le successive revisioni devono essere effettuate ogni 2 anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Tipi di veicoli e scadenze revisione

La revisione ogni 2 anni è prevista per:

  • autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg.
  • motoveicoli e ciclomotori
  • rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg (dal 2018, appunto).

La revisione è invece prevista ogni anno per:

  • autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente
  • autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg
  • autobus, autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).

Dove effettuare la revisione

La revisione può essere effettuata presso

  • Uffici motorizzazione civile per tutti i veicoli
  • Officine autorizzate solo per:
    –  autoveicoli, autocarri, autocaravan, autoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale di massa complessiva non superiore a 3.500 kg;
    – autoambulanze, autobus (fino a 16 posti compreso il conducente), autoveicoli da piazza o da noleggio con conducente, taxi;
    – ciclomotori e motoveicoli.

Richiesta revisione in un Ufficio motorizzazione civile

Documentazione


Per richiedere la revisione del veicolo bisogna presentare:

  • domanda su modello TT2100 disponibile
  • attestazione di versamento di € 45,00 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)

Dopo la richiesta occorre prenotare la visita e prova del veicolo.

Se la visita ha esito positivo viene rilasciata un’etichetta adesiva che riporta l’esito della revisione, da applicare sulla carta di circolazione.

Revisione con esito negativo




Nel caso in cui la revisione abbia esito negativo, ci sono due possibilità:

  • se viene indicato il termine “ripetere” si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese;
  • se viene invece indicato il termine “sospeso” si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare.

Mancata revisione: le sanzioni

Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.

L’organo di polizia stradale che accerta la violazione annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.

La mancata revisione può essere accertata anche tramite sistemi automatici di rilevazione (articolo 201, comma 1 bis, lettera g bis del Codice della Strada).

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