Con la legge n.132/18 è stato introdotto l’obbligo di elaborare un piano di emergenza per il trattamento di rifiuti per tutti gli impianti di lavorazione e stoccaggio rifiuti.
Legge n.132/18: i nuovi piani di emergenza per gli impianti di rifiuti
La legge 01 dicembre 2018, n. 132, che ha convertito il precedente decreto legge del 4 ottobre 2018, n. 113, conosciuto anche come “Decreto Sicurezza” è stato introdotto l’obbligo di elaborare un piano di emergenza per gli impianti di trattamento dei rifiuti. L’obbligo è diretto a tutti i gestori degli impianti di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti.
L’art. 26-bis della legge prevede l’obbligo di un piano di emergenza interna e uno di emergenza esterna.
Il provvedimento è stato adottato in seguito all’intensificarsi dei roghi dolosi di rifiuti, con l’istituzione del Protocollo d’intesa e del “Piano d’azione per contrastare i roghi dei rifiuti” istituito tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania.
Gli impianti rifiuti obbligati a redigere il piano di emergenza interno
Il campo di applicazione è circoscritto agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, senza precisazioni sulla pericolosità.
L’obbligo riguarda tutti gli impianti, vecchi e nuovi (la norma si riferisce espressamente agli impianti di stoccaggio e, con una terminologia che si ritrova nel d.lgs. n. 152/2006, a quelli di «lavorazione» dei rifiuti).
Utilità e applicazioni del piano di emergenza
La legge obbliga i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti a predisporre un piano di emergenza interna con lo scopo di:
- Controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per la salute umana, l’ambiente e i beni;
- Mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze negative di incidenti rilevanti;
- Informare in maniera adeguata i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- Provvedere al ripristino e alla decontaminazione dell’ambiente in seguito ad un incidente rilevante.
Impianti rifiuti: quando predisporre il piano di emergenza
L’obbligo relativo alla predisposizione del piano di emergenza è demandata ai gestori sia di impianti esistenti, sia per quelli di nuova costruzione.
L’obbligo introdotto dall’art. 26-bis è valido a partire dal 4 dicembre 2018 per i nuovi impianti.
Per gli impianti esistenti il piano di emergenza interna dovrà essere predisposto entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge in questione (ovvero entro il 4 marzo 2019).
Impianti rifiuti: aggiornamento del piano di emergenza
Il piano di emergenza interna va riesaminato, sperimentato e aggiornato dal gestore dell’impianto ad intervalli appropriati e non superiori a tre anni.
L’aggiornamento del piano di emergenza dev’essere effettuato previa consultazione del personale che lavora nell’impianto.
Piano di emergenza esterna: cos’è?
Per limitare gli effetti dannosi che possono scaturire da un incidente rilevante è prevista la realizzazione di un piano di emergenza esterna.
Tale piano viene redatto dal Prefetto d’intesa con le Regioni e con gli enti locali interessati, sulla base di tutte le informazioni utili trasmesse dal gestore.
Il piano di emergenza esterno va riesaminato, sperimentato e aggiornato, previa consultazione della popolazione, ad intervalli appropriati non superiori a tre anni.
Piano di emergenza esterno: gli obblighi dei gestori di impianto
Il gestore deve quindi trasmettere al Prefetto tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano. Quest’ultimo redige il piano di emergenza esterna entro 12 mesi.
Contenuti del piano di emergenza interno
I contenuti del piano di emergenza interno sono definiti dall’allegato 4 del d.lgs. 105/2015, ovvero:
- nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell’applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all’interno del sito;
- nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l’autorità responsabile del Piano di emergenza esterna;
- per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente
- per descrivere le misure da adottare in situazioni di emergenza limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili;
- misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, misure di osservanza delle norme comportamentali da osservare in situazioni d’emergenza;
- direttive tempestive sia per avvisare in caso di incidente, l’autorità incaricata al corretto impiego delle procedure contenute nel Piano di emergenza esterna, e sia per veicolare il tipo di informazione da comunicare in maniera più dettagliata possibile;
- disposizioni sulla tecniche di formazione per preparare il personale adeguatamente allo svolgimento delle mansioni, in coordinamento con i servizi di emergenza esterna;
- disposizioni per coadiuvare l’esecuzione delle misure di intervento adottate all’esterno del sito.