Sono state approvate nuove disposizioni per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile.
È stato infatti pubblicato il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi a gas.
Ambito di applicazione
Le nuove disposizioni si applicano sia agli che bruciano carburanti gassosi che ai relativi accessori.
Non si applicano invece ad apparecchi destinati specificamente:
- all’uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
- all’uso su aerei e ferrovie
- a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori.
Quando un apparecchio a gas è “usato normalmente”
Un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- è installato correttamente
- è sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante;
- è usato nell’ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;
- è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.
Requisiti di conformità
Per le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformità di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426.
I requisiti essenziali degli impianti alimentati a gas sono elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/426.
Si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza materiali:
- le installazioni e gli impianti realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG;
- le installazioni e gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.