Il D.Lgs 81/08 ha chiarito ampiamente l’obbligo del datore di lavoro di fornire DPI e DPC ( Dispositivi di Protezione Individuali e collettivi) adeguati ai lavoratori e di monitorare sul corretto utilizzo degli stessi .
Sulla teoria non abbiamo dubbi ma la pratica?
Il datore di lavoro in che misura è responsabile sulla abnormità del comportamento da parte del lavoratore che decide di non rispettare le direttive ricevute?
La cosa che salta più all’occhio è che il monitoraggio da parte del datore di lavoro sull’osservanza delle buone prassi non potrà mai coprire il 100% dell’orario lavorativo. Quanto questo influisce in caso di infortunio?
La sentenza che analizzeremo risponde ai nostri quesiti.
Responsabilità uso dei DPI: una sentenza della Corte di Appello
La Corte di Appello ha confermata la pronuncia con la quale il Tribunale, ritenuto il datore di lavoro di una ditta subappaltatrice responsabile del reato di cui agli artt. 40 e 590 del codice penale aggravato dalla violazione della disciplina antinfortunistica sui luoghi di lavoro, lo aveva condannato alla pena di dieci mesi di reclusione e al risarcimento del danno alla parte civile, da liquidarsi in altra sede, e aveva disposto in favore della stessa una provvisionale di 150.000 euro.
Il caso
Nel caso in esame un’impresa aveva preso in subappalto dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico da sistemare sulla copertura di un capannone.
Nel corso dei lavori un lavoratore dipendente di tale impresa subappaltatrice aveva poggiato erroneamente il piede su un cupolino ondulato, non calpestabile, che si era rotto sotto il peso del lavoratore provocando la sua caduta da un’altezza di 7 metri.
Dall’infortunio erano derivate al lavoratore gravi conseguenze traumatiche, comportanti un’invalidità permanente valutata dall’INAIL in ragione del 40%.
All’imputato era stata ascritta, in particolare, la colpa generica e quella specifica per la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto il lavoratore era caduto mentre fissava alcuni supporti metallici dei pannelli fotovoltaici in assenza di un valido dispositivo collettivo di protezione anticaduta posizionato sul tetto del capannone e di un idoneo e sicuro sistema di ancoraggio (linee vita) per i DPI (imbracature) indossati dai lavoratori presenti sul tetto.
Il ricorso per cassazione e le motivazioni
Come principale motivazione il ricorrente ha messo in evidenza che la condotta del lavoratore, nello svincolare l’ancoraggio dell’imbracatura dal sistema di trattenuta, era risultata del tutto anomala, imprevedibile, eccezionale ed abnorme.
Il lavoratore infortunato inoltre aveva reso nel dibattimento dichiarazioni contraddittorie: l’unico dato certo che era emerso è che lo stesso si era volontariamente sganciato dal presidio anticaduta.
Nel dibattimento era emerso altresì che sulla copertura del capannone erano state installate delle funi di ancoraggio alle quali collegare regolarmente i dispositivi di protezione individuale e che, secondo anche quanto sostenuto da alcuni testi e dal funzionario dello Spisal intervenuto, il kit salvavita che doveva utilizzare l’infortunato era conforme alle relative norme di sicurezza.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che ha pertanto annullata senza rinvio la sentenza di condanna dell’imputato. Nel provvedimento di assoluzione il Tribunale aveva affermato che il lavoratore infortunato, nello svincolare l’ancoraggio dell’imbracatura al sistema di trattenuta, aveva tenuta una condotta del tutto “anomala, imprevedibile, eccezionale ed abnorme”.
La colpa del lavoratore non esclude la colpa del datore di lavoro
Con riferimento al nesso di causalità la suprema Corte ha inoltre ricordato che vale il principio in forza del quale, di norma, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio e ciò in quanto al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore: cosicché il datore di lavoro è “garante” anche della correttezza dell’agire del lavoratore.
La responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio e ciò in quanto al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore.
La colpa del datore di lavoro pertanto non è esclusa da quella del lavoratore e l’evento dannoso è imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui ex lege è onerato, sulla base del principio dell’equivalenza delle cause vigente nel sistema penale (art. 41, comma 1, cod. pen.).
Questioni di interruzione del nesso causale
Per mitigare gli effetti del richiamato principio, vale peraltro il concorrente principio dell’interruzione del nesso causale, esplicitato normativamente dall’art. 41, comma 2, cod. pen., in forza del quale, facendosi eccezione proprio al concorrente principio dell’equivalenza delle cause, quella sopravvenuta del tutto eccezionale ed imprevedibile, in alcun modo legata a quelle che l’hanno preceduta, finisce con l’assurgere a causa esclusiva di verificazione dell’evento.
Nella vicenda esaminata, la ricostruzione operata da entrambi i giudici di merito (quello del giudizio a carico del coimputato e quello del procedimento in esame), pur pervenuti a conclusioni difformi, depone per la non riconducibilità dell’evento lesivo alla condotta colpevole del datore di lavoro: l’inatteso sganciamento dell’imbracatura è stata infatti la causa assorbente che ha determinato l’evento lesivo. Trattasi di causa non solo imprevedibile, ma anche inevitabile, giacché il contesto della prestazione del lavoro non poteva certo consentire al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di costante verifica dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.
Nel caso in esame, ha così concluso la Corte di Cassazione, “non è risultata individuata né individuabile una regola cautelare in ipotesi violata che possa ricollegarsi all’evento, essendo stato accertato in sede di merito che il datore di lavoro aveva dotato il lavoratore del necessario presidio di sicurezza e informandolo/formandolo al riguardo in maniera adeguata”.
Tale sentenza chiarisce che la responsabilità sul corretto utilizzo dei DPI è anche un dovere del lavoratore, tanto è vero che la richiesta di risarcimento è stata respinta.
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