Con il D.Lgs n. 231/2017 si disciplina l’applicazione e le sanzioni per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo Regolamento e alla Direttiva 2011/91/Ue.
Il Regolamento 1169/2011, all’art. 44 “Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati” definisce le disposizioni per gli alimenti non preimballati (venduti sfusi e offerti in vendita al Consumatore finale e alle Collettività senza preimballaggio oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta).
Nessun ingrediente segreto
La ricetta non è più segreta, può essere segreta la preparazione, ma non gli ingredienti che, invece, devono essere chiari e comunicati ai clienti.
Addio cartello unico degli ingredienti
Un tempo per legge era sufficiente il cosiddetto «cartello unico degli ingredienti» dove non c’era bisogno di specificare quali sono gli specifici ingredienti per ciascun gusto (es gelateria), ma questi possono essere raggruppati in un’unica elencazione che distingua quanto meno le categorie di gelato (ad esempio: ingredienti dei gelati alle creme di latte, ingredienti dei gelati alla frutta e agli ortaggi, ingredienti dei gelati ai cereali, ingredienti dei semifreddi).
A partire dal 2011 invece, è obbligatorio per i prodotti di pasticceria, gelateria, gastronomia esporre il cartello degli ingredienti che non è più quello «unico».
Obblighi di informazione sugli ingredienti
Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato per i singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.
Quindi per il trancio di pizza, per il panino, per il tramezzino al bar, vi è l’obbligo di fare pervenire ugualmente al consumatore tutta una serie di informazioni mediante l’elenco degli ingredienti.
Le informazioni devono essere fornite per iscritto nell’area di vendita degli alimenti su un supporto sempre disponibile e ben accessibile e visibile al cliente (libro degli ingredienti), piuttosto che sul menu. La procedura e le modalità di esposizione dovranno anche essere indicate nel Manuale di Autocontrollo aziendale.
Per le pasticcerie, gelaterie e gastronomie non è più consentito esporre le indicazioni per gruppi omogenei con il cosidetto «cartello unico degli ingredienti», ma gli ingredienti vanno indicati prodotto per prodotto.
Il cartello degli ingredienti deve inoltre indicare la presenza di eventuali sostanze o prodotti allergenici contenuti, come ad esempio il glutine ecc.
La normativa europea elenca i prodotti che provocano allergie e intolleranze.
Tali doveri d’informazione assolvono alla funzione di offrire al consumatore notizie trasparenti in merito al contenuto e perciò alla effettiva qualità degli alimenti in vendita o a servizio. Tenuto conto che è proprio l’elenco degli ingredienti a rappresentare, più di altre notizie, la “carta d’identità” del prodotto.
Obbligo elenco ingredienti: le sanzioni
Dall’8 febbraio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 231/2017 recante le disposizioni applicative e le sanzioni relative al Reg. UE n. 1169/2011 in materia di etichettatura degli alimenti.
È necessario che tutte le aziende della filiera siano in regola con le disposizioni elencate:
- L’obbligo di indicazione degli allergeni sul menù per i prodotti somministrati;
- L’apposizione del cartello recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria (l’obbligo di indicazione degli allergeni deve avvenire per ogni singolo prodotto);
- L’indicazione del decongelato sui prodotti.
Si dovrà aggiornare il “libro degli ingredienti” ogni qualvolta intervenga una loro variazione.
Sono previste sanzioni fino ai 24 mila euro.
Obbligo elenco ingredienti: riferimenti bibliografici ed approfondimenti
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»”.
Circolare 24 febbraio 2017 – Latte e prodotti lattiero-caseari. Disposizioni applicative del decreto interministeriale 9 dicembre 2016 concernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011
Circolare
5 dicembre 2016 – Disposizioni decreto 109/1992.Chiarimenti
interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al
coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo
109/1992 dopo l’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Il
decreto legislativo n. 109/1992 è stato abrogato, a decorrere dal 9
maggio 2018, dal D.lgs. 231/2017 che ha disposto l’adeguamento al
medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 delle sole norme del D.lgs.
109/1992 che non si ponevano in contrasto con la normativa
dell’Unione.
Circolare 16 novembre 2016 – Deroga dichiarazione nutrizionale. Chiarimenti riguardo alla deroga dichiarazione nutrizionale punto 19 Allegato V regolamento 1169/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 283 del 3 dicembre 2016.
Circolare 6 marzo 2015 – Disposizioni decreto 109/1992. Chiarimenti sull’applicabilità delle sanzioni dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 109/1992 alle violazioni che restano immutate nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Linea guida sul regolamento europeo 1169/2011 – (2018/C 196/01) Comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Linea guida sugli allergeni del 13 luglio 2017 – (2017/C428/01) Comunicazione della Commissione riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figuranti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Linea guida sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) – (2017/C393/05)
Comunicazione della commissione, del 21 novembre 2017, sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID).