Sicurezza sul lavoro obbligo di legge: le ultime sentenze della Cassazione

La sicurezza sul lavoro, per noi, non è solamente un obbligo di legge ma un’esigenza nella quale crediamo e attraverso la quale, siamo convinti, si possa migliorare la qualità del lavoro e l’efficienza produttiva.

Per questo motivo quando ci appropinquiamo a fare corsi, portiamo avanti il nostro lavoro di formatori  alle imprese con grande passione, impegno, serietà e professionalità.

Non ci si può fermare ai contenuti normativi, bisogna andare oltre, innanzitutto capire anche come attualmente le sentenze di Cassazione interpretano e trattano la materia, ciò per meglio comprendere come migliorare non solo l’aspetto formativo ma proprio gestionale della messa in pratica della sicurezza stessa.

Questo aspetto mi ha incuriosito, ed io che oltre ad essere formatore, sono anche consulente, ho voluto prendermi la briga di ricercare un pò di sentenze di Cassazione per osservare e quindi comprendere quali le tendenze interpretative degli organi giudiziari, ma anche fare una ricognizione sulle novità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto agli organi che fanno sicurezza ,come la Commissione Interpelli, INL e cosi via..

Guardiamoci alcune sentenze di Cassazione :

 Sentenza Cassazione (527): sulla responsabilità del direttore dei lavori per l’infortunio occorso a un lavoratore in un cantiere edile – Sezione IV penale –

     Risponde un direttore dei lavori per l’infortunio di un lavoratore accaduto nel cantiere edile nel quale svolge la sua attività professionale? E’ una domanda alla quale non si riesce ancora ad avere dalla Corte di Cassazione una risposta precisa e definitiva anche se nelle ultime sue espressioni si è potuto riscontrare una leggera prevalenza nel considerare il direttore dei lavori estraneo agli accadimenti infortunistici.
In una recente ultima sentenza la Corte suprema ha fatto il punto sulla situazione e nell’occasione si è ritenuto di richiamare le principali sentenze che si sono espresse in un senso e nell’altro. E’ un’alternanza di decisioni che crea certo disorientamento nelle aule dei Tribunali e delle Corti di Appello chiamate a decidere sulla responsabilità di questa figura professionale per cui viene da auspicarsi che al più presto vi sia un intervento delle Sezioni Unite che ponga fine alla diversità di vedute.

Sentenza Cassazione (521): sul rischio di caduta dall’alto e sulla nozione di lavori in quota – Sezione IV penale –

     Un’altra sentenza della Cassazione sulla nozione di lavori in quota. L’altezza superiore a 2 m dal suolo, tale da richiedere l’applicazione dell’art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008 si riferisce, secondo la Cassazione stessa, all’altezza alla quale viene eseguito il lavoro, rispetto al terreno sottostante, e non al piano di calpestio del lavoratore.

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Sentenza Cassazione (520): sul limite fra imprudenza e abnormità nel comportamento del lavoratore infortunato – Sezione IV penale –

     Quando il comportamento del lavoratore infortunato è tale da far venire meno la responsabilità del datore di lavoro per l’evento infortunistico accaduto? Tracciato dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza il limite fra una condotta imprudente del lavoratore ed un suo comportamento abnorme rispetto al rischio lavorativo che lo stesso datore di lavoro è chiamato a governare.

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Sentenza Cassazione (518): sulla omessa indicazione nei DVR delle misure di protezione contro i rischi – Sezione IV penale –

     Si è espressa la Corte di Cassazione in una recente sentenza su di un caso nel quale, benché sia stata fatta da parte del datore di lavoro una valutazione dei rischi presenti nella sua azienda, non siano state invece individuate e riportate nel DVR le misure di prevenzione necessarie per eliminarli. Come va considerata questa omissione  con riferimento al rispetto dell’obbligo di valutare i rischi, tanto può essere detto!

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Sentenza Cassazione (526): sulla responsabilità del preposto per il mancato svolgimento dei compiti di vigilanza – Sezione IV penale –

     Il preposto è responsabile dell’infortunio occorso a un lavoratore attinto dalle forche di un carrello elevatore condotto da un operatore sfornito della specifica abilitazione se, pur sapendolo, ha tollerato una prassi scorretta in uso in azienda e non è intervenuto ad impedire l’utilizzo dell’attrezzatura.

Sentenze che aiutano a migliorare ed ampliare l’applicazione della Norma, in virtù dell’accaduto.

Ma vediamo quali sono le ultime novità .

 

Emanata dall’INL una Circolare sull’irrogazione delle sanzioni per violazioni in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

     L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanata la circolare n. 3 del 12 ottobre 2017 con la quale è intervenuto a chiarire le modalità di irrogazione delle sanzioni in caso di accertamento di violazioni in materia di sorveglianza sanitaria. Dalla lettura della stessa emerge che è necessario valutare attentamente le diverse tipologie di violazione riscontrate.

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Fornite dall’INL in una Circolare delle indicazioni operative sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

     Fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in una Circolare indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione.

Dettate dall’Inail alcune istruzioni per la prima verifica periodica delle gru su autocarro.

     L’Inail ha fornito in un documento delle istruzioni per la prima verifica periodica delle gru su autocarro. Nello stesso, elaborato al fine di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, sono state descritte le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica di tali attrezzature.

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NOVITA’

 
  • Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato con il Decreto Direttoriale del 16/1/2018 l’elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ex art. 71 del D. Lgs n. 81/2008. Il nuovo elenco sostituisce integralmente quello già allegato al Decreto Direttoriale dell’1/12/2017.

  • La Commissione Interpelli ha dato riscontro a due nuovi quesiti datati 13/12/2017. Gli interpelli riguardano:

– L’applicazione dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 81/2008 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (Interpello n. 1 del 13/12/2017).
– La necessità che l’informazione sia svolta, in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Interpello n. 2  del 13/12/2017).

     Nella Rubrica Commissione Interpelli.

Sono convinta che questi elementi possono fornire spunti per approfondimenti, che possono migliorare in maniera esponenziale la sicurezza sui luoghi di lavoro.

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