Dopo il SISTRI c’è il REN: il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

La conversione in legge del Decreto Legge n. 135/2018 (Legge n. 12/2019 G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019) definisce la fine del SISTRI.

Introduzione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Con il 2019 è stato abolito il Sistri ed è prevista l’introduzione di un registro per la rintracciabilità dei rifiuti. La norma introduce introduce un nuovo sistema di tracciabilità istituendo il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L’art.6 della legge di conversione stabilisce, infatti che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa  (13 febbraio 2019), è istituito il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.), gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti di cui all’art.189 comma 3 del D.Lvo 3 aprile 2006, n.152 (gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; i produttori di rifiuti pericolosi; gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediario di rifiuti pericolosi; i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto).

Chi deve iscriversi al Registro per la tracciabilità dei rifiuti

I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto, sono:
– enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
– produttori di rifiuti pericolosi;
– enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
– commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
– Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
– per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, i soggetti previsti all’articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006.

L’iscrizione al Registro elettronico  nazionale  comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale,al  fine  di  assicurare   l’integrale   copertura   dei   costi   di funzionamento del sistema, importi che saranno aggiornati ogni tre anni.

È previsto che nel caso di violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni  degli  stabiliti dall’emanando decreto del Ministero dell’Ambiente saranno soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo sarà determinato, per le singole condotte sanzionate, dal medesimo decreto. 

Come è organizzato il Registro per la tracciabilità dei rifiuti?

Le modalità di organizzazione e funzionamento non sono ancora del tutto chiare, così come non lo sono i costi di iscrizione e il canone annuo da pagare. Rimaniamo tutti in attesa di un nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente.

Al fine di evitare un vuoto normativo il legislatore ha previsto una disciplina transitoria applicabile dal 1° gennaio 2019 fino al termine di piena  operatività del Registro elettronico nazionale valevole per i soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI che garantirà la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti previsti dagli artt. 188-190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, vale a dire provvedendo alla tenuta e alla compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e alla trasmissione annuale del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), adempimenti chepossono essere effettuati in formato digitale in virtù dell’art. 194-bis.

Le modalità di organizzazione e funzionamento del nuovo registro  elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei  soggetti  obbligati  e  di coloro  che   intendano   volontariamente   aderirvi,   nonché  gli adempimenti  cui  i  medesimi  sono  tenuti,   secondo   criteri   di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori saranno fissati da uno specifico decreto del Ministero dell’Ambiente.

Rifiuti 2019: obblighi vigenti

In conclusione si ribadisce che dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita attraverso gli adempimenti previgenti ovvero compilazione dei formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione del MUD.

https://www.occhioallasicurezza.it/soggetti-obbligati-presentazione-mud-2019/
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