I veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti stabiliti dalla legge, come previsto dall’articolo 79 del Codice della strada.
Veicoli su cui bisogna fare la revisione periodica
I veicoli per cui è obbligatoria la revisione, secondo periodi che differiscono dal tipo, sono:
- autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg
- autobus, autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città);
- autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg.
motoveicoli e ciclomotori
rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. (dal 2018).
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Quando fare la revisione periodica
La prima revisione è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
Le successive revisioni devono essere effettuate ogni 2 anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
Queste scadenze si applicano a:
- autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg.
- motoveicoli e ciclomotori
- rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. (dal 2018).
I veicoli che vanno revisionati ogni anno
La revisione è invece prevista ogni anno per
- autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg
- autobus, autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).
Dove fare la revisione
La revisione può essere effettuata presso
- Uffici motorizzazione civile
per tutti i veicoli - Officine autorizzate
solo per:- autoveicoli, autocarri, autocaravan, autoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 Kg. oppure superiore a 3.500 Kg se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)
- autoambulanze, autobus (fino a 16 posti compreso il conducente), autoveicoli da piazza o da noleggio con conducente, taxi
- ciclomotori e motoveicoli
Come fare richiesta di revisione
Documentazione
- domanda su modello TT2100 disponibile
- allo sportello dell’ufficio
- online sul Portale dell’automobilista
- attestazione di versamento di € 45,00 sul c/c 9001
(bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
Dopo la richiesta occorre prenotare la visita e prova del veicolo.
Se la visita ha esito positivo viene rilasciata un’etichetta adesiva che riporta l’esito della revisione, da applicare sulla carta di circolazione.
Revisione negativa e adesso?
Se la revisione del veicolo dovesse risultare negativa, possono presentarsi due casi:
- se viene indicato il termine “ripetere” si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese
- se viene invece indicato il termine “sospeso” si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare.
Le sanzioni per mancata revisione
Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa. L’organo di polizia stradale che accerta la violazione annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.
La mancata revisione può essere accertata anche tramite sistemi automatici di rilevazione (articolo 201, comma 1 bis, lettera g bis del Codice della Strada).