F-gas: nuove sanzioni dal 2020

Dal 2020 entra in vigore un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni sull’uso dei gas fluorurati f-gas.

Il 17 gennaio entrerà in vigore il nuovo decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (cosiddetti f-gas) che ha inoltre abrogato il precedente Regolamento (CE) n. 842/2006.

In caso di violazione del Regolamento FGAS, il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 21 novembre, prevede sanzioni amministrative pecuniarie e addirittura pene detentive.

Il testo prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite.

È quanto evidenziato dal comunicato stampa pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il testo prevede, tra l’altro, sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti“.


Tra le varie sanzioni previste poniamo un’attenzione particolare all’art. 3, c. 2, per cui “l’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro”.

Il  nuovo Regolamento entrato in vigore nel 2019 con l’istituzione della Banca dati nazionale ha rivoluzionato sia gli obblighi di certificazione per gli impiantisti unitamente al decreto n. 163 del 5 dicembre 2019 che sanziona gli operatori del settore in caso di mancata applicazione del Regolamento stesso.


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