Scaturisce con l’art 71 e 73 del Dlvo 81/08 l’obbligo della formazione anche per il datore di lavoro che agisce in qualità di operatore. Il divieto di usare attrezzature di lavoro senza abilitazione, vale per tutti color che impiegano le attrezzature per le quali è previsto dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.
Tuttavia il rischio di essere sanzionati si corre solo nel caso in cui sia il lavoratore a fare uso delle attrezzature, senza informazione, formazione ed addestramento adeguati.
Il Ministero del Lavoro ha infatti fornito chiarimenti in merito all’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del d.lgs. 81/2008 (cd. Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro) nello specifico per quanto riguarda l’utilizzo delle attrezzature da parte del datore di lavoro.
Nell’interpello 1/2020, dopo aver analizzato le specifiche normative di riferimento del TU Sicurezza, sottolinea che il d.lgs. 151/2015, che ha modificato l’art.69, comma 1, lettera e), del TU Sicurezza, inserendo nella definizione di “operatore” anche il datore di lavoro che precedentemente ne era escluso, non è intervenuto sui successivi art.71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del medesimo decreto.
Dal combinato disposto delle predette norme si evince la previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, “lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”. In sintesi :
- dall’entrata in vigore del d.lgs. 151/2015, è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo;
- sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale, l’ambito di operatività dell’art.87, comma 2, lettera c), del TU Sicurezza deve essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.
In conclusione se è vero che il datore di lavoro che agisce come operatore non viene sanzionato, è altrettanto vero che, allo stesso modo di tutti gli altri lavoratori, ha l’obbligo di utilizzare le attrezzature solo dopo la specifica abilitazione prevista dall’art 71 e 73 del Dlvo 81/08 e in maniera specifica secondo le disposizioni del Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.
Il fatto che la norma non attribuisca una sanzione al datore di lavoro per mancata formazione nell’uso di attrezzature, non esime il datore di lavoro da un responsabilità propria in caso di un uso non conforme dell’attrezzatura dovuto ad una cattiva condotta dello stesso o non tenendo conto dei rischi specifici dell’ambiente dove opera .
In merito alla responsabilità della condotta del datore di lavoro occorre rifarsi anche alla sentenza della Corte costituzionale nr. 172 del 2014 nella quale, tra l’altro, si afferma che «deve rammentarsi come spetti al giudice ricostruire e circoscrivere l’area di tipicità della condotta penalmente rilevante sulla base dei consueti criteri ermeneutici, in particolare alla luce del principio di offensività, che per giurisprudenza costante di questa Corte costituisce canone interpretativo unanimemente accettato».
Fonti :
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Risposta all’interpello numero 1 del 2020