Approvate le Regole Tecniche Verticali antincendio per le strutture sanitarie

Con il DM del 29 marzo 2021 sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie che entreranno in vigore il 9 maggio 2021.

Le norme tecniche si possono applicare a:

  • a. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
  • b. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
  • c. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².

Le tipologie di strutture sanitarie

Le strutture sanitarie sono divisibili sulla base di diversi fattori che comprendono: la tipologia delle prestazioni erogate, la quota dei piani e il numero dei posti letto mentre le diverse aree interne alle attività seguono una classificazione specifica in funzione della destinazione d’uso. Le normative diventano di conseguenza più severe con l’aumentare dei posti letto, in presenza di piani interrati, di aree o impianti a rischio specifico e, in generale, di situazioni collegate ad un maggiore rischio di incendio.
L’applicazione della RTV prevedrà l’applicazione delle diverse “misure antincendio” (complementari o sostitutive a quelle della RTO) dove in particolare per l’esodo si prevede nelle strutture come ospedali o case di cura l’utilizzo dell’esodo orizzontale progressivo mentre le aree di degenza e i grandi depositi dovranno avere un accesso diretto dall’esterno.

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L’entrata in vigore del decreto

Le citate norme tecniche si possono applicare alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (9 maggio 2021) o a quelle di nuova realizzazione.

In alternativa, per le strutture sanitarie, si possono continuare ad applicare le norme tecniche di prevenzione incendi “tradizionali” di cui al D.M. 18 settembre 2002 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

Come definito nel Codice, una “regola tecnica verticale” (di seguito RTV) è una regola tecnica di prevenzione incendi applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive di quelle previste nella “regola tecnica orizzontale” (RTO), la quale è invece una regola tecnica applicabile a tutte le attività nel campo della prevenzione incendi.

Fonti:

 Allegato-1-decreto-29-marzo-2021.pdf

Ministero-interno-decreto-29-marzo-2021-Gazzetta.pdf

Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
D.M. 3 agosto 2015 e D.P.R. 151/2011: Tabella di lettura Codice Prevenzione Incendi: Status

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