Celle frigorifere, come si tutelano i lavoratori al freddo?

La sicurezza sul lavoro nelle celle frigorifere è regolata da una normativa specifica che tutela coloro che lavorano al freddo. Le parti del Decreto legislativo 81/2008 l’art. 181 del D.Lgs 81/2008 indicano che “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici” e per agenti fisici tar cui il microclima che può comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi, ai fini della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori , anche in ragione anche dell’esposizione a condizioni microclimatiche estreme o difficili come per il lavori all’interne di celle frigorifere.

La tecnica dell’Ergonomia dell’ambiente termico

In relazione all’obbligo di valutazione dei rischi in ambienti freddi o celle frigorifere si segnala una norma di buona tecnica costituita dalla UNI EN ISO 15743:2008 relativa alla “Ergonomia dell’ambiente termico -Posti di lavoro al freddo- Valutazione e gestione del rischio” che riporta le prescrizioni da seguire nei luoghi di lavoro con basse temperature per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Tale norma, applicabile sia ad ambienti interni che esterni, indica in particolare modelli e metodi per la valutazione e la corretta gestione del rischio, una checklist per l’identificazione dei problemi connessi al freddo, un modello di questionario dedicato ai professionisti della salute, linee guida per l’applicazione di regole scientifiche per la problematica del lavoro a bassa temperatura ed anche un esempio pratico.

Nel Dlvo 81/08 si legge che:

  1. Allegato 4 Punto 1.9 microclima – 1.9.2.5. “Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione”.
    1. 1.2 Articolo 182 , agenti fisici ( tra cui rientra il microclima ); disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi .”Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto”

Quindi, ai sensi del Dlgs 81/08 ( ma anche dell’art. 2087 del codice civile), il datore di lavoro deve adottare le soluzione tecniche più avanzate disponibili; poiché la norma tecnica di riferimento per la tutela della salute rispetto al microclima, la DIN 33403-5, prevede dei parametri rispetto a “ durata massima di permanenza senza interruzioni nei locali di lavoro e di durata minima pausa di riscaldamento”, il datore di lavoro deve adottare delle misure di prevenzione in conformità a questi parametri.

Quali sono le durate e le pause previste?

La tabella prevista dalla norma DIN 33403-5 prevede le seguenti pausa e le durate massime di tempo in locali al di sotto di una certa temperatura:

  • Temperatura tra +15fino a +10º: durata massima di permanenza senza interruzioni (150 min); durata minima pausa di riscaldamento (10 min)
  • Temperatura tra +10 fino -5º: durata massima di permanenza (150 min); durata minima pausa di riscaldamento (10 min)
  • Temperatura tra-5 fino a -18° :durata massima di permanenza senza interruzioni (90 min); durata minima pausa di riscaldamento (15min)
  • Temperatura tra -18 fino a -30: durata massima di permanenza (90 min); durata minima pausa di riscaldamento (30min)
  • Temperatura tra -30 fino a -40: durata massima di permanenza ( tra 20 e 60 min); durata minima pausa di riscaldamento (60min)

Nel caso di locali di lavoro con temperature di +4°, quindi, i criteri che il datore di lavoro deve applicare sono: durata massima di permanenza (150 min); durata minima pausa di riscaldamento (10 min)

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