Il Comitato Nazionale ha voluto condividere alcuni chiarimenti in merito alla circolare n.7 del 28 luglio 2022.
Il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti in merito a diverse tipologie di attività riportate nella circolare n.7 del 28/07/2022:
– Attività di cabotaggio;
– Trasporto combinato transfrontaliero sul territorio italiano; – Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia.
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Chiarimenti su attività di cabotaggio, trasporti combinati e transfrontalieri
Attività di cabotaggio
Ai sensi del Regolamento (CE) n.1072/2009, con il termine “trasporti di cabotaggio” s’intendono i trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante.
Nel caso in cui questi trasporti, nel caso specifico di rifiuti, siano effettuati da un’impresa stabilita in uno Stato dell’Unione Europea ed in possesso di licenza comunitaria per il trasporto, è stato chiarito che dovrà iscriversi all’Albo, in base alla tipologia di trasporto, nelle categorie 1, 4 o 5 e sul provvedimento d’iscrizione verrà riportata la dicitura “Iscrizione limitata al solo esercizio di trasporto di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano alle condizioni stabilite dalla vigente normativa sul trasporto internazionale di merci”.
Inoltre, questi trasporti di cabotaggio non possono essere effettuati da imprese che non siano stabilite in un Paese dell’Unione Europea e prive di licenza comunitaria per il trasporto merci. Viene infine ribadito che imprese stabilite all’estero non possono essere iscritte nelle categorie 1, 4 o 5 per effettuare esclusivamente trasporti di rifiuti all’interno del territorio italiano.
Alle imprese stabilite all’estero ed iscritte nelle categorie 1,4 o 5 per trasporti di cabotaggio in Italia viene infine permesso di effettuare trasporti transfrontalieri senza la necessità di doversi iscrivere nella categoria 6.
Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano
Il trasporto combinato si configura come un trasporto intermodale in cui la percentuale maggiore del percorso è coperta tramite l’utilizzo di treni e/o imbarcazioni, mentre le tratte iniziali e finali, effettuate su strada, sono le più brevi possibili. Le modalità per l’effettuazione di questa tipologia di trasporti sono state definite con il DM 15/2/2001 prot.n.28T che ha recepito la Direttiva 92/106/CE.
Il Comitato Nazionale ha definito che per le tratte iniziali o terminali, effettuate su strada in territorio italiano, le imprese, siano esse stabilite in uno Stato Comunitario o in Italia, devono essere iscritte nella categoria 6, sempre se non già iscritte nelle categorie 1, 4 o 5.
Viene inoltre precisato che se il trasporto combinato transfrontaliero non rispetta le condizioni previste dalla suddetta Direttiva 92/106/CEE e dal DM di recepimento, si considera come un trasporto intermodale transfrontaliero. Conseguentemente, i tragitti iniziali / terminali, svolti sul solo territorio italiano, si considerano come trasporti interni allo Stato e, se svolti da impresa estera, vi si applicano le disposizioni precedentemente illustrate per i trasporti di cabotaggio. Quindi l’impresa stabilita in uno Stato Comunitario o aderente allo spazio economico europeo, diverso dall’Italia, dovrà iscriversi nelle categorie 1, 4 o 5 e non nella categoria 6.
Trasporti transfrontalieri di rifiuti esercitati da imprese stabilite in Italia
Per le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 o 5 viene ribadita la possibilità di effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti senza la necessità di doversi iscrivere nella categoria 6.
Come indicato nel paragrafo riguardante le attività di cabotaggio, alle imprese stabilite all’estero ed iscritte nelle categorie 1,4 o 5 per trasporti di cabotaggio in Italia viene infine permesso di effettuare trasporti transfrontalieri senza la necessità di doversi iscrivere nella categoria 6.