Una nuova ordinanza del Ministero della Salute proroga fino al 31 ottobre 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Dopo una fase di calo, la curva dei contagi da COVID-19 in Italia sembra stia tornando, probabilmente anche in relazione all’onda lunga della ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole dopo la pausa estiva, a salire.
Ad esempio il 2 ottobre sono stati registrati ben 28.509 test positivi e nella settimana 26 settembre-2 ottobre ci sono stati 225.904 nuovi casi, in crescita del 58,5% rispetto alla settimana precedente.
Per questo motivo e in relazione ad alcune scadenze correlate alla normativa in materia di contrasto al diffondersi della pandemia correlata al virus SARS-CoV-2, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza – Ordinanza del Ministero della Salute del 29 settembre 2022 – che proroga fino al 31 ottobre 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
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COVID-19 e obblighi di protezione delle vie respiratorie
Prima di presentare la nuova Ordinanza del Ministero della salute è bene riepilogare alcune delle indicazioni relative all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in relazione al COVID-19.
Non è facile orientarsi tra tutte le normative in materia COVID-19 per comprendere le varie scadenze, cambiate molto spesso in relazione alla situazione della diffusione del virus.
Ricordiamo che con la fine dello stato di emergenza e l’ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 molte delle norme di contrasto al virus si sono allentate.
Al di là delle raccomandazioni è caduto, ad esempio, l’obbligo di protezione delle vie respiratorie per musei, mostre, sale cinematografiche e teatrali, palestre e piscine, negozi e supermercati, ristoranti, …
Tuttavia fino al 30 settembre 2022 rimanevano ancora alcuni obblighi connesso all’art. 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68.
A questo proposito riprendiamo una parte di uno specchietto pubblicato in una Nota di Aggiornamento di Confindustria del 5 luglio 2022:
Chiaramente in questa situazione di scadenza degli obblighi di protezione delle vie respiratorie si inserisce la nuova ordinanza ministeriale che proroga l’obbligo di protezioni solo per quanto riguarda le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e non relativamente ai mezzi di trasporto.
COVID-19 e nuova ordinanza per le strutture sanitarie
Veniamo dunque alla Ordinanza del Ministero della Salute del 29 settembre 2022 contenente le indicazioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino al 31 ottobre 2022.
L’ordinanza, con riferimento al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sottolinea che, in relazione all’attuale andamento epidemiologico, “persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19 in relazione all’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nelle quali, in ragione della presenza di persone fragili o in condizioni di fragilità, sussiste una maggiore pericolosità del contagio”.
E il Ministero ritiene, dunque, necessario e urgente “prevedere, anche successivamente al 30 settembre 2022, misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale in relazione all’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali”.
L’ordinanza indica dunque (articolo 1 – comma 1) che “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017”.
Tuttavia (comma 2) “non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo”.
E i responsabili delle strutture di cui al comma 1 “sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1”.
Nell’articolo 2 si indica poi che l’ordinanza “produce effetti dal 1°ottobre 2022 al 31 ottobre 2022” e le disposizioni della presente ordinanza “si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano”.