Un documento Inail si sofferma sulle indicazioni ministeriali indicate nelle circolari numero 44/1990 e 132/1991 relative alla prevenzione degli infortuni nei lavori in quota.
Quando si parla delle norme relative agli infortuni professionali e alla sicurezza di opere provvisionali come i ponteggi di facciata, generalmente si fa riferimento a quanto contenuto nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico) e smi “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Gli articoli del Testo Unico che fanno riferimento ai ponteggi sono presenti, ad esempio, nel Titolo IV ‘Cantieri temporanei o mobili’, Capo II ‘Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota’ o in vari allegati (Allegato XVIII, Allegato V, Allegato XIX, Allegato XX, Allegato XXI e Allegato XXII).
Ma non è solo il D.Lgs. 81/2008 a parlare di ponteggi.
In realtà sono diversi i decreti e i provvedimenti che in questi anni hanno fornito utili informazioni sulla loro sicurezza, sulle conformità normative, sugli obblighi, sulle autorizzazioni necessarie e sulle verifiche e controlli necessari.
Ci soffermiamo oggi su alcuni di questi, in particolare due circolari del Ministero del Lavoro, con riferimento al contenuto del documento Inail “ I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT).
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Le circolari 40 e 132: protezioni, ponti e piani di calpestio
Il documento Inail fa particolare riferimento a quanto contenuto in due circolari:
- Circolare MLPS n. 44/90 del 15/05/1990 contenente l’aggiornamento delle istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a “telai prefabbricati”
- Circolare MLPS n. 132/91 del 24/10/1991 contenente istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a “montanti e traversi prefabbricati”.
Ricordando che di autorizzazioni e relazione tecnica si parla negli articoli 131 e 132 del D.Lgs. 81/2008, le due circolari segnalano che (punto 1.3. – Schema dell’insieme) “di ogni schema funzionale di ponteggio che è possibile realizzare, deve essere fornita la descrizione illustrando, se necessario, la funzione specifica svolta da ogni elemento. Analoga descrizione deve essere fornita per gli schemi strutturali particolari per i quali si chiede l’autorizzazione. Alla descrizione devono essere allegati gli schemi funzionali delle soluzioni che possono essere realizzate con gli elementi strutturali. È possibile limitare gli schemi ad una delle parti ripetitive delle soluzioni possibili. Gli schemi debbono essere limitati a ponteggi aventi altezza – misurata dall’impalcato di servizio più elevato al piano di appoggio delle piastre di base – non superiore a 20 m”. E i piani di ponteggio “devono avere:
- altezza minima di transito, misurata dal piano dell’impalcato, non inferiore a m. 1,65;
- larghezza minima utile di transito non inferiore a m. 0,60”.
E la larghezza effettiva degli impalcati per ponteggi da costruzione “deve essere non inferiore a m. 0,90”.
Inoltre le protezioni contro la caduta di persone (1.3.1.) “sono costituite da:
- corrente di parapetto alto almeno m. 1 dal piano di calpestio del piano di lavoro;
- fermapiede alto almeno cm. 20”.
E la luce massima verticale tra gli elementi di parapetto “deve essere non superiore a cm. 60”.
Riguardo poi al piano di calpestio dei piani di servizio (1.3.2.) “quando il piano di calpestio è realizzato in legname, l’intavolato deve essere costituito da tavole assicurate contro gli spostamenti e fra loro accostate. Le dimensioni di ciascuna tavola devono essere non inferiori a 4 x 20 cm., per luci fino a m. 1,20, ovvero, fermo restando l’obbligo di osservanza di tali minimi, il modulo di resistenza di ciascuna tavola deve essere maggiorato del 50%, per luci da m. 1,21 a m. 1,80 e del 100% per luci da m. 1,81 a m. 2,40, in proporzione per luci superiori. Nel caso di impiego di impalcati prefabbricati, questi devono essere provvisti, ad ogni estremità di vincolo, di almeno due ganci, collegati sui traversi con adeguati sistemi di blocco: quando la larghezza degli elementi sia superiore a 350 mm., il numero dei ganci deve essere almeno di tre per ogni estremità di vincolo. I fori antisdrucciolo non devono avere dimensioni superiori a 20 mm., ovvero la relativa apertura non deve avere superficie superiore a 314 mm2. Nel caso di impiego di piani di calpestio in materiali diversi dal legname o dalla lamiera di acciaio, devono essere indicate le caratteristiche dei materiali utilizzati e fornite le risultanze di prove specifiche atte a definire l’affidabilità di detta struttura nel tempo”.
Tra i tanti punti riportati nel documento Inail c’è quello relativo al ponte di sicurezza (1.3.3.) che “deve avere le stesse caratteristiche del ponte realizzato per il piano di lavoro e deve essere posto a distanza non superiore a m. 2,50 da quest’ultimo”.
Riguardo poi alla protezione contro la caduta di materiali (1.3.4.) si indica che le protezioni “costituite da tavole parasassi, devono essere raccordate ad un normale impalcato, avere inclinazione non minore di 30 gradi rispetto all’orizzontale, e proiezione orizzontale minima di: – 1,20 m. dal filo dell’impalcato dei ponti di servizio, per altezza di caduta dei materiali non superiore a 12 metri, ovvero – 1,50 m. dal filo dell’impalcato dei ponti di servizio, per qualsiasi altezza di caduta dei materiali”.
Le circolari 40 e 132: carichi, condizioni di carico e verifiche
Nelle circolari si indica (4.1) che possono essere autorizzati i seguenti tipi di ponteggi:
- ponteggi da costruzione, destinati alla realizzazione di opere di costruzione edilizia;
- ponteggi da manutenzione, destinati ad attività di riparazione e di manutenzione”.
Inoltre (4.2) i carichi si distinguono in:
- carichi fissi, che sono costituiti da:
- Pesi propri degli elementi metallici: I pesi propri degli elementi debbono essere valutati con riferimento al valore nominale dei pesi di ciascun elemento metallico di ponteggio montabile in relazione allo schema tipo;
- Pesi propri degli impalcati: Vanno assunti, quando non strutturali, di valore non inferiore a 300 N/m2.
- carichi variabili, che sono costituiti da:
- Carichi di servizio sui piani di lavoro (nelle circolari sono riportati i valori per ponteggi da manutenzione, ponteggi da costruzione e piazzole di carico);
- Vento. Si indica che l’azione esercitata dal vento deve essere valutata secondo le istruzioni della norma CNR 10012, anche in questo caso sono riportati diversi valori, ad esempoio in relazione alle velocità di riferimento del vento.
Al punto 4.3. relativo alle condizioni di carico si fa riferimento alle verifiche (4.3.1.).
In particolare “devono essere effettuate verifiche per le seguenti condizioni di carico:
- Condizione di servizio. Devono essere cumulati, nel modo più sfavorevole:
- i pesi propri;
- i carichi di servizio, assunti per intero su un impalcato e per il 50% su un secondo impalcato;
- l’azione del vento prevista per la condizione di servizio.
- Condizione di fuori servizio normale. Devono essere cumulati, nel modo più sfavorevole:
- i pesi propri;
- il 50% del carico di servizio, applicato su un solo impalcato;
- l’azione del vento prevista per la condizione di fuori servizio.
- Condizione di fuori servizio per neve. Debbono essere cumulati, nel modo più sfavorevole:
- i pesi propri;
- il carico dovuto alla neve, applicato: per intero sull’impalcato più alto e sulla più alta tavola parasassi e globalmente per il 30%, sull’insieme degli impalcati o degli schermi parasassi eventualmente sottostanti” (una nota ricorda che in ogni caso “deve essere prevista la presenza di due impalcati – ponte e sottoponte – e di almeno un parasassi e relativo impalcato di raccordo, da valutare con la riduzione al 30% del relativo carico per neve);
- l’azione del vento previsto per la condizione di fuori servizio”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento Inail e delle due circolari che riportano diverse altre indicazioni relative ai ponteggi e alla relazione tecnica (art. 132, Testo Unico).
Le indicazioni per i ponteggi: le circolari e le lettere circolari
Rimandando a futuri articoli l’approfondimento relativo al contenuto di altre circolari e decreti che parlando di ponteggi di facciata, riprendiamo dal documento Inail un elenco di circolari e lettere circolari in materia:
- Circolare n. 10/2018 del 28/05/2018 – Oggetto: Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
- Circolare MLPS n. 18 del 08/06/2010 – Elenco delle autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici fissi
- Circolare MLPS n. 11 del 14/04/2008 – Elenco delle autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici fissi
- Circolare MLPS n. 3 del 25/01/2008 – Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi e all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi e chiarimenti concernenti la formazione dei lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi
- Circolare MLPS n. 30 del 03/11/2006 – Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi. Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l’esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione
- Circolare MLPS n. 11 del 04/04/2006 – Elenco delle autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici fissi
- Circolare MLPS n. 4 del 22/02/2006 – Autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici fissi, elenco ditte aderenti alla Convenzione 02/08/2004 con l’ISPESL
- Circolare MLPS n. 28 del 08/07/2004 – Chiarimenti concernenti le tolleranze dimensionali dei profili cavi
- Circolare MLPS n. 11 del 24/03/2004 – Elenco autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici fissi
- Circolare MLPS n. 30 del 29/09/2003 – Art. 30 del d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164 – Chiarimenti concernenti la definizione di “fabbricante” di ponteggi metallici fissi
- Lettera Circolare MLPS n. 1082 del 25/08/2003 – Campagna europea nel settore delle costruzioni 2003/2004 (Vigilanza sui requisiti dimensionali dei ponteggi metallici fissi)
- Circolare MLPS n. 20 del 23/05/2003 – Chiarimenti in relazione all’uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi
- Circolare MLPS n. 15 del 05/05/2003 – Elenco delle autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici fissi
- Circolare MLPS n. 7 del 12/01/2001 – Elenco delle autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici fissi
- Circolare MLPS n. 3 dell’08/01/2001 – Chiarimenti circa il regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature ex d.lgs. n. 359/99
- Circolare MLPS n. 44 del 10/07/2000 – Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro, modalità di conservazione delle relative documentazioni ex d.lgs. n. 359/99
- Lettera Circolare MLPS n. 22787/OM-4 del 21/01/1999 – Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche, precisazioni e chiarimenti
- Lettera Circolare MLPS n. 22780/OM-4 del 16/12/1998 – Elenco delle autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici fissi
- Lettera Circolare MLPS n. 21888/OM-4 del 16/05/1997 – Per la parte relativa all’elenco delle autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici fissi
- Lettera Circolare MLPS n. 20298/OM-4 del 09/02/1995 – Utilizzo di elementi di impalcato prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname
- Lettera Circolare MLPS n. 22725/OM-4 del 06/09/1993 – Per la parte relativa all’elenco delle autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici fissi
- Lettera Circolare MLPS n. 23384/OM-4 del 26/11/1992 – Per la parte relativa all’elenco delle autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici fissi
- Circolare MLPS n. 132/91 del 24/10/1991 – Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a “montanti e traversi prefabbricati”
- Lettera Circolare MLPS n. 22489/OM-4 del 16/09/1991 – Per la parte relativa all’elenco delle autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici fissi
- Circolare MLPS n. 44/90 del 15/05/1990 – Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a “telai prefabbricati”
- Lettera Circolare MLPS n. 22268/PR-7 del 22/05/1982 – Vigilanza sui requisiti dimensionali dei ponteggi metallici fissi
- Circolare MLPS n. 85/78 del 09/11/1978 – Autorizzazione alla costruzione e all’impiego dei ponteggi metallici fissi per la parte relativa a “tubi e giunti”.