Focus su compiti e doveri a carico dei soggetti coinvolti in lavori di costruzione edile. L’approfondimento si sofferma anche sui lavoratori autonomi ed eventuali volontari.
Convinti che per favorire la tutela di infortuni e malattie professionaliin un cantiere edile, sia necessario conoscere il ruolo, gli obblighi e le responsabilità dei soggetti che vi operano, riprendiamo la presentazione del contenuto del documento, nella versione aggiornata del 2021, “I fondamentali per i coordinatori della sicurezza” elaborato dall’Ing. Brunello Camparada.
Ricordiamo che la pubblicazione dell’Ing. Camparada, riguardo ai soggetti che operano esecutivamente in un cantiere, si sofferma anche sui lavoratori autonomi e sugli eventuali lavoratori volontari.
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Edilizia e sicurezza: la documentazione richiesta ai soggetti esecutori
Riguardo alla documentazione richiesta ai soggetti esecutori, l’Ing. Camparada ricorda che l’art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) e l’allegato XVII (Idoneità tecnico professionale) del Decreto Legislativo 81/2008 prescrivono che “i soggetti esecutori presentino una serie di documenti al committente (o al responsabile dei lavori), in particolare per attestare la loro idoneità tecnico-professionale.
In particolare la documentazione dovuta dalle imprese esecutrici, affidatarie e non, “è costituita almeno da:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08;
- dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso INPS, INAIL e Casse edili;
- dichiarazione relativa al contratto collettivo di lavoro applicato ai propri lavoratori”.
E le “prime quattro voci dell’elenco di cui sopra costituiscono la verifica minima dell’ idoneità tecnico-professionale”.
Inoltre l’impresa affidataria deve indicare, nella documentazione di cui sopra, “il nominativo del soggetto (o dei soggetti, se più di uno) della propria impresa incaricato di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori subappaltati o subaffidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nell’art. 97 del D. Lgs. 81/08. Inoltre, nel caso di subappalto o subaffidamento ad imprese esecutrici e/o a lavoratori autonomi, l’impresa affidataria deve eseguire la verifica dell’idoneità tecnico professionale dei soggetti subappaltatori e subaffidatari, ossia è tenuta a compiere un primo esame della documentazione inerente la loro idoneità tecnico-professionale (è ovvio che, in caso di documentazione carente o assente, prima di procedere al subappalto o al subaffidamento ne deve chiedere l’integrazione o la sostituzione)”.
Si indica poi che nei cantieri la cui entità presunta “è inferiore a 200 uominixgiorno e i cui lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del D. Lgs. 81/08, la documentazione di cui all’elenco sopra riportato può ridursi a:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- autocertificazione attestante il possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/08;
- autocertificazione relativa al contratto collettivo di lavoro applicato ai propri lavoratori”.
Nel caso poi di opere pubbliche, la documentazione necessaria “è acquisita dalla stazione appaltante attraverso la banca-dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 81 del D. Lgs. 50/16; inoltre, la documentazione, oltre a quella vista sopra, può anche essere di altro genere”.
Si sottolinea ancora che “la documentazione di cui sopra riguarda unicamente le imprese esecutrici che, nel cantiere, utilizzano proprio personale e/o propri materiali, macchine ed attrezzature per la realizzazione delle opere. In altri termini, un’impresa esecutrice che si è aggiudicata un contratto ma, per realizzarlo, non impiega né proprio personale, né propri materiali, macchine ed attrezzature (è il caso di imprese che subappaltano tutto, cosa ammessa soltanto nei lavori privati) è tenuta a presentare la documentazione necessaria per l’aggiudicazione dell’appalto che potrebbe non comprendere alcuni dei documenti visti più sopra”.
Edilizia e documentazione: imprese particolari e lavoratori autonomi
Si segnalano poi nel documento altre indicazioni riguardo alla documentazione.
Ad esempio si ricorda che le imprese esecutrici subappaltatrici o subaffidatarie “devono inviare la documentazione relativa alla loro idoneità tecnico professionale alla propria impresa affidataria, la quale, dopo averne verificata la completezza e la regolarità, la invia al committente (o al responsabile dei lavori) cui spetta la verifica finale”.
Si segnala poi che alle imprese addette al montaggio, trasformazione e recupero delle strutture per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e per le manifestazioni fieristiche (D.M. del 22/7/14) “è richiesta una documentazione minore per la quale si rimanda al testo del Decreto”.
Veniamo ai lavoratori autonomi.
Il documento indica che la documentazione dovuta dai lavoratori autonomi “è costituita almeno da:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni vigenti di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
E nei cantieri “la cui entità presunta è inferiore a 200 uominixgiorno e i cui lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione che i lavoratori autonomi debbono presentare può ridursi a:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- autocertificazione attestante il possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/08”.
Inoltre:
- “l’indicazione che il cantiere ha un’entità presunta inferiore a 200 uominixgiorno deve essere fornita dal committente (anche sulla scorta di quanto indicato al riguardo nel PSC) e non dal lavoratore autonomo”;
- ai lavoratori autonomi addetti al montaggio, trasformazione e recupero delle strutture per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e per le manifestazioni fieristiche (D.M. del 22/7/14) è richiesta una documentazione minore per la quale si rimanda al testo del Decreto”;
- “nel caso di lavori privati di manutenzione edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, il DURC non è necessario (legge 98/13 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, art. 31, comma 1-bis)”.
Edilizia e sicurezza: i lavoratori volontari e le indicazioni sulla documentazione
Il documento si sofferma anche sui lavoratori volontari.
Riguardo alla documentazione il D. Lgs. 81/08 nulla dice al riguardo, ma “il buon senso però indica che tali lavoratori debbono presentare una documentazione uguale (o equivalente) a quella delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi a seconda che si tratti di lavoratori volontari appartenenti ad un’organizzazione di volontariato oppure singoli lavoratori (da considerare ‘veramente autonomi’)”.
In definitiva la documentazione esaminata dal documento (nel capitolo 5) “è quella minima necessaria affinché il committente (o il responsabile dei lavori) possa aggiudicare gli appalti ed autorizzare i subappalti o prender nota dei subaffidamenti. Essa è raccolta dal committente (o dal responsabile dei lavori), per mezzo delle imprese affidatarie nel caso di subappalti e subaffidamenti, e, quindi, non è un compito dei coordinatori per la sicurezza, anche se, talvolta, essi sono pregati di fare da tramite fra committente (o responsabile dei lavori) e soggetti esecutori”.