Prevenzione incendi nelle autorimesse: il nuovo documento Inail

Focus sulla regola tecnica verticale presente nella sezione V del Codice di prevenzione incendi. Ecco i dettagli.

Con l’emanazione del “ Codice di prevenzione incendi”, contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V del Codice, relativa alle regole tecniche verticali (RTV), che in origine prevedeva solo tre RTV (Aree a rischio specifico, Aree a rischio per atmosfere esplosive e Vani degli ascensori)”. E sono state emanate nel tempo diverse altre RTVcon l’obiettivo di sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo arrivando, progressivamente, ad un passaggio definitivo dall’approccio prescrittivo all’approccio prestazionale nell’ambito di tutte le attività normate.

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Il DM 12 aprile 2019 ha poi determinato la fine del cosiddetto ‘doppio binario’ e “per le attività soggette e non normate non esiste più la possibilità di scegliere il criterio progettuale da utilizzare tra il Codice e i preesistenti criteri tecnici. L’utilizzo del Codice è pertanto ormai obbligatorio; tuttavia, tale ‘doppio binario’ permane esclusivamente per le attività per le quali è presente una regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente, ad eccezione delle autorimesse”. Essendo stato abrogato il DM 1 febbraio 1986, un’autorimessa “può essere progettata unicamente mediante l’applicazione” della V.6 Autorimesse. Ricordiamo tuttavia che “l’art. 3, comma 2, del d.m. 15 maggio 2020 abroga il d.m. 1 febbraio 1986 esclusivamente per le autorimesse di nuova costruzione”.

A parlare in questi termini delle autorimesse e a fornire informazioni su una specifica regola tecnica verticale presente nel Codice di prevenzione incendi è il documento Inail “Prevenzione incendi per attività di autorimesse. La Regola Tecnica Verticale V.6 del Codice di prevenzione incendi”, un documento nato dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2022/2024.

Le autorimesse, le regole tecniche e il nuovo documento

Il documento – pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail e a cura di Raffaele Sabatino, Michele Mazzaro, Luca Nassi, Gianni Biggi, Piergiacomo Cancelliere, Andrea Marino, Elisabetta Scaglia e Vincenzo Cascioli – ricorda e aggiorna sulle varie regole tecniche verticali emanate e ricomprese nel testo coordinato del Codice di prevenzione Incendi:

  • d.m. 8 giugno 2016: V.4 “Uffici”
  • d.m. 9 agosto 2016: V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere”
  • d.m. 21 febbraio 2017: V.6 “Attività di autorimessa”
  • d.m. 7 agosto 2017: V.7 “Attività scolastiche”
  • d.m. 23 novembre 2018: V.8 “Attività commerciali”
  • d.m. 14 febbraio 2020: aggiornamento dei Capp. V.4, V.5, V.6, V.7, V.8
  • d.m. 6 aprile 2020: V.9 “Asili nido”, correzione refusi nei parr. V.4.2, V.7.2 e tab. V.5-2
  • d.m. 15 maggio 2020: aggiornamento del Cap. V.6 “Attività di autorimessa”
  • d.m. 10 luglio 2020: V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati”
  • d.m. 29 marzo 2021: V.11 “Strutture sanitarie”
  • d.m. 14 ottobre 2021: V.12 “Altre attività in edifici tutelati”
  • d.m. 30 marzo 2022: V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili”
  • d.m. 19 maggio 2022: V.14 “Edifici di civile abitazione”
  • d.m. 22 novembre 2022: V.15 “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”.

In particolare il documento Inail, che ha scopo divulgativo e non costituisce una linea guida né un canone interpretativo vincolante, affronta la progettazione di un’attività adibita ad autorimessa, “confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 1 febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.6, ‘nuova’ regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice”.

Si segnala poi che nell’appendice si prevede anche che nell’autorimessa possano essere presenti veicoli elettrici e alimentati da combustibili alternativi, con l’obiettivo di evidenziare come possano cambiare la valutazione del rischio e l’attribuzione dei livelli di prestazione delle misure della strategia antincendio.

Le autorimesse, la prevenzione incendi e la normativa applicabile

Il documento ricorda che per la progettazione di un’autorimessa esistente al 19 novembre 2020, con superficie complessiva (superficie lorda al netto delle pertinenze compartimentate) superiore a 300 m2 “è (in alcuni casi) possibile seguire due strade, alternative fra loro:

  • applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 1 febbraio 1986 nei soli casi di cui all’art. 2 commi 3 o 4 del d.m. 12 aprile 2019;
  • applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 15 maggio 2020 (autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2)”.

E si segnala che “una volta individuata la norma applicabile, occorre percorrere per intero l’iter della stessa, essendole due RTV alternative e non complementari”.

Inoltre “in riferimento alle cosiddette autorimesse sottosoglia, ovvero di superficie inferiore ai 300 m2, la nuova RTV V.6 , riguardando le autorimesse con superficie superiore a 300 m2, non è applicabile. Per tali autorimesse si può far riferimento alla Circolare emanata dal Corpo dei VV.F., DCPREV 17496 del 18 dicembre 2020, che costituisce una linea guida di riferimento, non cogente, per prevenzione incendi e la sicurezza antincendio inerenti tali autorimesse”.

Si specifica poi che “ove siano installati particolari attrezzature o impianti che possano comportare il deposito o il rilascio di quantitativi non trascurabili di sostanze infiammabili o pericolose, deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio conseguente per l’adozione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali”. E si richiama, a tal proposito, “la Circolare DCPREV 2 del 5 novembre 2018, relativa all’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici”.

Infine, da ultimo, nel documento “sono fornite alcune indicazioni relative ad alcune tabelle del d.m. 15 maggio 2020:

  • tab. V 6-3: Livelli di prestazione per il controllo dell’incendio;
  • tab. V 6-2: Caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti”.

L’indice del documento Inail

Riportiamo, in conclusione, l’indice del nuovo documento “Prevenzione incendi per attività di autorimesse. La Regola Tecnica Verticale V.6 del Codice di prevenzione incendi”.

Introduzione

Obiettivi

Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale

Il Codice di prevenzione incendi

Attività autorimese – la normativa applicabile

Il d.m. 1 febbraio 1986

La Regola Tecnica Verticale V.6

Caso studio: Autorimessa condominiale esistente

Descrizione

Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi

Progettazione antincendio con il d.m. 1 febbraio 1986

Riferimenti normativi

Progetto antincendio dell’autorimessa

Problematiche inerenti l’applicazione della RTV tradizionale

Difformità riscontrate in sede di sopralluogo con il progetto approvato

Ipotesi di istanza di deroga alla RTV tradizionale

Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi

Riferimenti normativi

Classificazione dell’autorimessa

La metodologia generale

Scopo della progettazione

Obiettivi di sicurezza

Valutazione del rischio d’incendio per l’attività

Valutazione del rischio residuo

Attribuzione dei profili di rischio

Strategia antincendio per la mitigazione del rischio

Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio

Individuazione delle soluzioni progettuali

Reazione al fuoco

Soluzione alternativa

Resistenza al fuoco

Compartimentazione

Progettazione dei compartimenti antincendio

Realizzazione dei compartimenti antincendio

Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio

Ubicazione

Comunicazioni tra attività

Esodo

Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo

Requisiti antincendio minimi per l’esodo

La progettazione del sistema d’esodo

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo

Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5

Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

Controllo dell’incendio

Rivelazione ed allarme

Controllo fumi e calore

Operatività antincendio

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (par. S.10.6.1)

Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.4)

Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.5)

Sezione V – Regole tecniche verticali

Cap. V.1 Aree a rischio specifico

Cap. V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

Cap. V.3 Vani degli ascensori

Confronto tra gli esiti delle due progettazioni

Appendice – Ipotesi di presenza di veicoli alimentati con combustibili alternativi

Nuova valutazione del rischio d’incendio per l’attività

Premessa

Ricadute sulla VR

Valutazione del rischio residuo

Attribuzione del nuovo profilo di Rvita

Nuova attribuzione dei livelli di prestazione per le misure antincendio

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