Una panoramica sulle normative e sulle responsabilità connesse alla vendita e al noleggio di macchine, con focus sulle misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e la conformità alle disposizioni legislative vigenti.
La sicurezza sul lavoro rimane un tema di grande importanza nelle aziende. Purtroppo, ancora troppo spesso si riscontrano macchine pericolose nelle aziende che non rispettano i requisiti minimi previsti dalle normative vigenti o che mettono i lavoratori a rischio.
Negli ultimi anni, il tema della sicurezza delle macchine è stato affrontato da diversi punti di vista. Sono state esaminate le buone prassi e le indicazioni per la prevenzione, oltre all’importante attività di vigilanza sulle attrezzature di lavoro, compresa la “sorveglianza del mercato”.
Oggi ci concentriamo su un tema specifico: la sicurezza e la conformità normativa nella vendita, noleggio o concessione in uso di macchine costruite o messe in servizio al di fuori delle disposizioni dell’art. 70, c. 1 del decreto legislativo 81/2008.
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Nell’undicesimo capitolo delle linee di indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature si ricorda che l’articolo 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 – ancora vigente come previsto dall’art. 18 del decreto legislativo 17/2010 – stabilisce che “l’utilizzatore (datore di lavoro) che cede una macchina usata a qualsiasi titolo (vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria), già immessa sul mercato o già in servizio sul mercato e priva di marcatura CE deve attestare al momento della cessione la rispondenza della stessa alla legislazione previgente”.
Si segnala poi che l’articolo 72 del D.Lgs. 81/2008 “ha integrato questo precetto precisando che l’attestazione riguarda la conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V” dello stesso decreto (‘Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione’).
L’art. 72 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce, dunque, che “in caso di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria di macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina dell’art. 70, comma 1, si debba attestare la conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V”. E l’Allegato V si applica a “tutte le attrezzature costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione”.
Le indicazioni sulla vendita, la permuta, il conto vendita e la demolizione
Per entrare nel dettaglio delle varie possibilità e considerato poi che “il mercato dell’usato rappresenta una quota significativa del mercato totale”, le linee di indirizzo ripropongonoalcune indicazioni procedurali che erano state fornite anche nelle precedenti linee guida “Modalità operative per l’applicazione del D.Lgs. 626/94 in relazione alla emanazione del DPR 459/96” del 2004.
Il documento fa alcune considerazioni sui “casi più frequenti che si potranno incontrare nella pratica.
Partiamo dalla “vendita diretta ad un altro utilizzatore (senza intermediari)” (punto A).
Si indica che il proprietario di una macchina (es.: datore di lavoro) che vende direttamente la stessa ad un altro utilizzatore (es.: altro datore di lavoro) “deve sempre attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V. Tale obbligo riguarda anche chi concede la macchina in conto/lavoro, la noleggia o la fornisce in prestito d’uso”.
Riguardo poi alla “cessione a soggetti non utilizzatori per permuta, conto vendita, demolizione” (punto B) si indica che “nel caso l’attrezzatura non presenti difformità o carenze di sicurezza vale quanto espresso al precedente punto A”. Mentre con riferimento ad attrezzature che presentano difformità o carenze di sicurezza, la Commissione per gli interpelli con l’ interpello n. 1/2017 “ha definitivamente sancito che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, in considerazione della relativa ratio legis”.
Si ritiene pertanto – continua il documento – che quando “non si è in presenza di un passaggio ad un utilizzatore diretto non vi è, quindi, intenzionalità di reimmettere sul mercato una macchina che presenti eventuali carenze, l’obbligo di attestare la conformità della macchina compete al rivenditore della stessa. In sede di accertamento si procederà quindi alla verifica del rispetto di questo obbligo da parte del rivenditore”.
Si ricorda che nell’atto di cessione dell’usato ed in caso di macchine con carenze di sicurezza, “è obbligatorio documentare:
- tipo di macchina e modello
- numero di matricola
- nome del costruttore
- dicitura ‘La macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza’.
Segnaliamo che il documento si sofferma poi più nel dettaglio sui casi che possono presentarsi:
- Permuta (B.1)
- Conto vendita (B.2)
- Demolizione (B.3).
Il curatore fallimentare, i mercati extra UE e le attrezzature fuori uso o storiche
Un altro aspetto (punto C) riguarda poi gli obblighi del curatore fallimentare.
Si segnala che il curatore fallimentare di una azienda in liquidazione “assume gli obblighi del datore di lavoro relativamente alla cessione/alienazione delle macchine nella sua disponibilità. Qualora l’azienda in liquidazione abbia fabbricato e immesso sul mercato macchine, il curatore fallimentare assume anche gli obblighi di cui ai punti precedenti in capo al fabbricante. Nello specifico in caso di vendite presso aste giudiziarie la conformità delle attrezzature dovrà essere attestata dal curatore fallimentare”.
Il punto D si occupa della cessione delle attrezzature a mercati extra UE.
Si indica che la “cessione a qualsiasi titolo di un’attrezzatura già immessa sul mercato o in servizio nel territorio nazionale, verso paesi UE o extra UE, deve avvenire nel rispetto” dell’articolo 23 del D.Lgs. 81/2008 (‘sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro….omissis’).
A questo proposito il documento ricorda, con riferimento all’art. 6 del Codice Penale e il pronunciamento della Cassazione n. 11149/88, che “l’ambito del luogo in cui il reato viene commesso viene individuato in riferimento al cosiddetto principio di ubiquità, secondo cui il reato si considera commesso tanto nel luogo in cui si è svolta (anche solo in parte) la condotta, tanto in quello in cui si è verificato l’evento”.
Il punto E riguarda, invece, le “attrezzature dichiarate fuori uso”.
Nei luoghi di lavoro “devono essere presenti solo attrezzature ed impianti pienamente rispondenti ai dispositivi di leggi e regolamenti. Qualora temporaneamente siano presenti macchine e/o impianti fuori servizio, non rispondenti ai requisiti dell’art.70, comma 1 e comma 2, il datore di lavoro dovrà dare prova della messa fuori uso di dette attrezzature procedendo in via definitiva a rimuovere dalla linea produttiva l’attrezzatura dichiarata fuori uso e gli elementi di connessione ai sistemi di alimentazione e parti attive (motori, trasmissioni del moto, pompe, etc.)”. E, in via prioritaria, “dette attrezzature devono essere conservate in aree/locali non destinati alla produzione; in subordine le attrezzature dovranno essere conservate in zone delimitate delle aree produttive, imballate e con affissa specifica segnaletica che ne indichi lo stato ‘fuori uso’. Per le macchine agricole semoventi o comunque alimentate da motori a scoppio si dovrà inoltre procedere alla cancellazione dai registri UMA”.
Concludiamo con (punto F) le attrezzature con rilevanze storico/culturale.
Si indica che si possono considerare tali le attrezzature e gli impianti “che abbiano rilevanza storico/culturale sprovvisti di sistemi di protezione, destinati ad essere conservati in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie e specifiche caratteristiche tecniche costruttive, non adeguabili con dispositivi e equipaggiamenti che soddisfino i requisisti previsti dalla vigente normativa”.
E “in assenza di specifiche prescrizioni normative che disciplinino in maniera appropriata la tenuta e la gestione delle suddette attrezzature di lavoro si ritiene che, qualora esse vengano conservate nelle pertinenze aziendali, il datore di lavoro deve almeno:
- conservare dette attrezzature in locali specificatamente adibiti o comunque in locali diversi da quelli destinati alla produzione (es. reception, sale riunioni ecc.);
- le attrezzature devono essere ben individuate con specifica segnaletica che ne evidenzi anche la rilevanza storico/culturale;
- le macchine devono essere conservate in condizioni di ‘fuori uso’; possono essere messe in funzione, in limitate occasioni e per particolari eventi e/o manifestazioni, solo da personale specificatamente addestrato nel rispetto di puntuali procedure aziendali che possano sufficientemente contenere i rischi derivanti dal funzionamento dell’attrezzatura. È vietata l’attivazione in qualsiasi fase lavorativa”.