Uno sguardo approfondito – a cura dell’Inail – su definizioni, gestione sicurezza e possibili scenari di incendio per tutelare l’incollumità dei lavoratori nelle autorimesse.
Il documento Inail “ Prevenzione incendi per attività di autorimesse. La Regola Tecnica Verticale V.6 del Codice di prevenzione incendi”, pubblicato nei mesi scorsi e nato dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha presentato l’evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi. Ad esempio con riferimento al decreto ministeriale 12 aprile 2019, che ha determinato la fine del cosiddetto ‘doppio binario’ (possibilità di scelta, da parte del progettista, tra l’applicazione delle normative tradizionali preesistenti rispetto al Codice di prevenzione incendi e l’approccio prestazionale costituito da quest’ultimo) o, riguardo alle attività di autorimesse, in relazione ai contenuti:
- del d.m. 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”,
- del d.m. 21 febbraio 2017: V.6 “Attività di autorimessa”
- del d.m. 15 maggio 2020 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa” che abroga il DM 1 febbraio 1986 per le autorimesse di nuova costruzione
- della Circolare n. 17496 del 18 dicembre 2020.
Conosciamo meglio alcune indicazioni della Regola Tecnica Verticale V.6 del “ Codice di prevenzione incendi”, contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015.
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Regola Tecnica Verticale V.6: definizioni e classificazioni
Il documento segnala che il DM 15 maggio 2020 costituisce Regola Tecnica Verticale (RTV) di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di superficie complessiva superiore a 300 m2.
Riprendiamo dal Codice alcune definizioni.
Con autorimessa si intende un’area coperta, ‘con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:
- ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …);
- il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni, …)’.
E si indica che per le autorimesse costituite da più compartimenti ‘la classificazione può essere riferita anche a un singolo compartimento’.
E un’autorimessa isolata è un’autorimessa “situata in opera da costruzione esclusivamente destinata a tale uso ed eventualmente adiacente ad opere da costruzione destinate ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separata da queste”.
Il documento Inail, che presenta le varie classificazioni contenute nel Codice, indica che le aree dell’autorimessa sono classificate in questo modo:
- TA: “aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli;
- TB: aree destinate ai servizi annessi all’autorimessa” (“ad esempio: stazioni di lavaggio, stazioni di lubrificazione, stazioni di minuta manutenzione dei veicoli, guardiania ed uffici, ecc.”).
Il documento si sofferma anche sulle pertinenze delle autorimesse.
Regola Tecnica Verticale V.6: gestione della sicurezza antincendio
Veniamo poi alla gestione della sicurezza antincendio (V.6.5.5).
Il documento Inail indica che il livello di prestazione si attribuisce secondo i criteri riportati nella tab. S.5-2 del Codice “e aumenta da autorimessa privata a pubblica, passando dal livello base (livello di prestazione I) a quello più elevato (livello di prestazione lI); per autorimesse con elevato affollamento potrebbe essere richiesto il livello di prestazione III”.
Riguardo alla gestione della sicurezza antincendio la RTV indica che nelle autorimesse “è vietato:
- fumare;
- l’uso di fiamme libere o l’esecuzione di lavorazioni a caldo (es. saldatura, taglio smerigliatura,) e l’effettuazione di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;
- eseguire manutenzione, riparazioni dei veicoli o prove di motori, al di fuori delle aree TB;
- il deposito o il travaso di fluidi infiammabili o carburante; e. la presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- il riempimento o lo svuotamento di serbatoi di carburante;
- l’accesso o il parcamento” (parcheggio, ndR) di veicoli “con perdite di carburante (il parcamento di veicoli con emissioni strutturali di carburante prevedibili può essere ammesso a seguito di specifica valutazione del rischio; es. veicoli alimentati a GNL, …);
- il parcamento di veicoli trasportanti sostanze o miscele pericolose se non in presenza di specifica valutazione del rischio (ad esempio i veicoli che trasportano sostanze o miscele pericolose potrebbero essere parcati in compartimenti distinti costituenti area a rischio specifico; capitolo V.1);
- il parcamento di un numero di veicoli superiore a quello previsto;
- il parcamento di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 ai piani interrarti;
- il parcamento di veicoli alimentati a GPL muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 ai piani a quota inferiore a -6 m;
- il parcamento di veicoli con motori endotermici non in regola con gli obblighi di revisione periodica a meno che non siano provvisti di quantitativi limitati di carburante”.
Mentre nelle autorimesse è obbligatorio:
- individuare i posti auto distinti per tipologia (es. auto, moto, …) indicando l’eventuale presenza di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici o impianti similari;
- in presenza di montauto, esporre all’esterno dell’autorimessa, in prossimità del vano di caricamento, il regolamento per l’utilizzazione dell’’impianto con le limitazioni e le prescrizioni di esercizio”.
E nelle autorimesse “deve essere predisposta idonea segnaletica riferita agli specifici divieti ed obblighi da osservare”.
Regola Tecnica Verticale V.6: scenari di incendio
Sono poi riportate, tratte dal punto V.6.6.1 del Codice di prevenzione Incendi, le indicazioni sugli scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio (“ai fini dell’applicazione dei metodi dell’Ingegneria della sicurezza antincendio, possono essere impiegati, in alcune tipologie di autorimesse, gli scenari d’incendio di progetto riportati nella RTV, derivanti da ricerche e valutazioni, che hanno consentito di valutare gli effetti termici per alcune tipologie di aree chiuse destinate al parcamento di veicoli”).
Questi gli scenari di incendio di progetto riportati:
- “scenario S1: caratterizzato dall’incendio di un autoveicolo commerciale in corrispondenza della mezzeria della trave o del solaio;
- scenario S2: caratterizzato dalla propagazione simmetrica dell’incendio a partire dall’autoveicolo centrale con un tempo di ritardo dell’innesco pari a 12 min, coinvolgendo complessivamente 7 veicoli. Tra questi deve essere prevista la presenza di un autoveicolo commerciale posto al centro, quindi incendiato per primo, o di fianco al primo autoveicolo innescato;
- scenario S3: caratterizzato dall’incendio di 4 veicoli posti intorno ad una colonna. L’incendio si avvia da uno di essi, dopo 12 min si propaga a 2 veicoli, dopo ulteriori 12 min si propaga all’ultimo veicolo; uno dei veicoli deve essere un autoveicolo commerciale”.
E gli scenari d’incendio di progetto (capitolo M.2) possono essere impiegati per le autorimesse aventi le seguenti caratteristiche:
- “autorimesse aperte le cui aperture di smaltimento costituiscano almeno il 50% della superficie complessiva della facciata su cui sono attestate;
- autorimesse con compartimenti fuori terra organizzate senza box auto”.
Rimandiamo alla lettura integrale sia del punto V.6.6.1 del Codice, sia del documento Inail che riguardo alla Regola Tecnica Verticale V.6 si sofferma anche su:
- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Controllo dell’incendio
- Controllo di fumi e calore
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.