Giusto approccio alla formazione, informazione e addestramento per i lavoratori in quota

Nella formazione, informazione ed addestramento, il D.Lgs. 81/08 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.

Negli artt. 36 e 37, viene fatto specifico obbligo formativo per i rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.



I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi di particolare entità, come quelli inerenti la caduta dall’alto, che è la maggiore causa di infortunio grave.

L’art. 107 definisce il lavoro in quota “l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile”; nel caso in cui non siano state adottate misure di protezione collettiva, considerate comunque come prioritarie dal legislatore, è necessario prevedere l’uso di sistemi di arresto caduta, descritti dall’art. 115 dello stesso testo.

L’art. 77 impone infine l’obbligo di formazione ed addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI di III categoria, categoria che ricomprende i dispositivi di arresto caduta, per tutti i lavoratori che ne debbano fare uso; con riferimento ai lavori in quota il comma 4, lett. h) impone al datore di lavoro di assicurare una adeguata formazione, organizzando, qualore fosse necessario, uno uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei D.P.I., in considerazione del fatto che al lavoratore deve essere fornita informazione, formazione e addestramento su rischi, utilizzo DPI anticaduta, procedure di lavoro. Al comma 5, si sottolinea che l’addestramento è indispensabile per l’utilizzo dei DPI di 3° categoria (i quali sono individuati mediante le disposizioni del D. Lgs. 475/1992).



Come previsto per altre tipologie di rischio, viene data particolare evidenza agli aspetti relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; la formazione assume carattere prioritario in questo ambito, per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, come descritti nell’art. 115 (assorbitori di energia, dispositivi di ancoraggio, cordini ed imbragature) che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.

La definizione di lavoro in quota in senso stretto, come evidenziato nell’art. 107 del D.Lgs. 81/2008, definisce i lavori in quota, come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di cadute da una altezza superiore a due metri rispetto al piano stabile, ne sono quindi compresi anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata.

L’art. 111 illustra quindi gli obblighi ascrivibili al Datore di Lavoro, con due precisazioni introduttive di carattere generale:

  1. deve essere data la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali;

  2. deve essere posta particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro

Ci sono da considerare i Principi Salvavita che possono essere suddivisi in otto regole fondamentali:

Regola 1 – Priorità ai sistemi di protezione collettiva

Usare i DPI anticaduta solo se non è possibile adottare dei sistemi di protezione collettiva:

  • Lavoratore: “uso i DPI anticaduta solo se non sono installabili sistemi di protezione collettiva come reti di sicurezza o protezioni laterali;

  • Superiore: nella preparazione dei lavori do la priorità, se possibile, ai sistemi di protezione collettiva o ad altre soluzioni tecniche, ad esempio le piattaforme di lavoro elevabili

Regola 2 – Solo personale addestrato

Usare i DPI anticaduta solo a seguito di una specifica formazione in materia:

  • Lavoratore: “uso i DPI anticaduta solo se mi sento in grado di farlo e se ho ricevuto una specifica formazione in materia;

  • Superiore: “nei lavori in quota impiego solo quei dipendenti che sono stati addestrati all’uso dei DPI anticaduta”;


Regola 3 – Esaminare l’equipaggiamento


Verificare regolarmente i DPI anticaduta:

  • Lavoratore: “prima e dopo ogni impiego, verifico i DPI anticaduta per accertare che non siano danneggiati”;

  • Superiore: “faccio in modo che i controlli siano sempre svolti secondo le scadenze prestabilite e le indicazioni del fabbricante”;


Regola 4 – Preparare con scrupolo i lavori


I punti di ancoraggio sono idonei e resistenti:

  • Lavoratore: “utilizzo solo ed esclusivamente i punti di ancoraggio che io e il mio superiore abbiamo scelto di comune accordo”;

  • Superiore: “realizzo adeguati punti di ancoraggio con una resistenza minima di una tonnellata (10 kN)”;


Regola 5 – Usare punti di ancoraggio sicuri


I punti di ancoraggio sono idonei e resistenti:

  • Lavoratore: “utilizzo solo ed esclusivamente i punti di ancoraggio che io e il mio superiore abbiamo scelto di comune accordo”;

  • Superiore: “realizzo adeguati punti di ancoraggio con una resistenza minima di una tonnellata (10 kN)”;


Regola 6 – Regolare l’imbracatura in base alla corporatura


Regolare i DPI anticaduta in base alla corporatura:

  • Lavoratore: “regolo l’imbracatura e il casco in base alla mia corporatura in modo che siano confortevoli”;

  • Superiore: “metto a disposizione DPI anticaduta che si adattano perfettamente al corpo e sono adeguati alle attività previste. Verifico che siano rispettate le indicazioni del fabbricante”;


Regola 7 – Usare le scale anticaduta in sicurezza


Sapere utilizzare le scale anticaduta:

  • Lavoratore: “uso le scale a pioli fisse dotate di sistemi anticaduta solo se sono stato istruito e addestrato al loro uso. Impiego sempre il cursore adatto al sistema anticaduta in uso”;

  • Superiore: “faccio in modo che i miei dipendenti siano addestrati all’uso delle scale anticaduta e abbiano il materiale necessario”;

Regola 8 – Garantire il salvataggio

Predisposizione di tutto quanto è necessario per soccorrere subito le persone sospese con l’imbracatura:

  • Lavoratore: “quando uso i DPI anticaduta non lavoro mai da solo. Prima di riprendere i lavori, concordo il piano di salvataggio con il superiore e i colleghi”;

  • Superiore: “prima di iniziare i lavori faccio in modo che siano garantiti i soccorsi autonomamente. Faccio esercitare regolarmente i miei dipendenti in modo che sappiano sempre come intervenire in caso di emergenza”;

Bisogna considerare poi, la mancata o scarsa valutazione del rischio, che possono determinare l’infortunio, come:

  • errore nelle procedure di lavorazione a causa di un deficit nella formazione;

  • Inadeguatezza delle tecniche e strutture;

  • Mancato uso dei D.P.I.;

  • Sistemi di protezione individuale progettati male e quindi non idonei e sicuri alla mansione.

oltre a ad un’errata valutazione dei rischi da parte di chi esegue l’intervento, in quanto ignaro perché non è a conoscenza delle norme e leggi sulla sicurezza sui cantieri e nei luoghi di lavoro.

La caduta dall’alto rappresenta il rischio prevalente nell’uso del ponteggio, ad essa sono collegati possibili danni per il lavoratore dovuti all’arresto della caduta, tra cui:

  • Oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (effetto pendolo);

  • Sollecitazioni trasmesse al corpo dall’imbracatura;

  • Effetto «garottaggio» o colpo di frusta, a seguito di un errato uso dell’imbracatura, con conseguente angolo di sospensione tra asse longitudinale del corpo e verticale molto diverso da 50°;

  • Sospensione inerte del corpo del lavoratore.



Nella valutazione del rischio, si fa una attenta analisi, prevedendo la gravità a cui è soggetta la mansione o in genere l’attività nello specifico. Prima di iniziare l’attività lavorativa in quota bisogna innanzitutto identificare il pericolo, che è quello di una caduta dall’alto, stimando la probabilità di accadimento e la conseguenza a cui s va in contro; successivamente vanno predisposti i sistemi di protezione collettiva, evitando l’accesso ad utilizzare la zona di rischio caduta, fornendo mezzi alternativi di accesso al luogo di intervento e isolando il luogo a rischio caduta, oltre ad indossare idonei D.P.I..



La formazione per addetti ai lavori in quota non è attualmente normata in maniera specifica se non per le parti relative ai corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e ai corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (per i quali i programmi e i dettagli organizzativi sono descritti D.l gs 81/08 all. XXI ).

Per i cantieri temporanei o mobili, l’all XV del D.Lgs 81/08, al punto 3.2.1 elenca tra i contenuti minimi del POS (Piano Operativo di Sicurezza) anche la documentazione in merito all’informazione e alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere, e quindi anche in merito al rischio di caduta dall’alto e all’addestramento sull’uso de dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto.

L’art.2 del D.Lgs 81/08 riporta la definizione di addestramento: “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”; questo è parte fondamentale della formazione, che ha come obbiettivo quello del raggiungimento del risultato, dell’acquisizione della competenza e dell’abilitare all’uso del DPI, ed il loro corretto utilizzo.

Il corso d formazione nella specifica mansione, come quella dei lavori in quota, deve essere erogato da un organismo in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del D.M. 166/01, cosi come elencati nell’art.6 comma 8 del D.Lgs 81/08.

Nell’attività di formazione bisogna considerare anche il ruolo di chi forma, infatti un giusto approccio alla formazione, risiede nel sensibilizzare i lavoratori sull’attribuzione di responsabilità proprie anche nei confronti di terzi, soprattutto i datori di lavoro, dirigenti e i preposti, i quali dovranno avere ben chiari ruoli e responsabilità in merito alla prevenzione dei rischi di caduta dall’alto.

Principi fondamentali per trasmettere i concetti che la normativa ha emanato, partono da aspetti a cui il formatore non piò sottrarsi come quello di padroneggiare ed utilizzare al meglio le diverse metodologie di comunicazione, che si acquisiscono a seguito di una maturata esperienza diretta nell’ambito della tematica oggetto del corso di formazione, sentendo l’aula in modo da riuscire a cogliere anche i segnali deboli per tarare al meglio l’intervento e toccare le giuste corde.

Il formatore deve essere capace di osservare sé stesso relazionandosi con i partecipanti in modo da vedere il grado di rispondenza degli argomenti trattati sulle esigenze dei partecipanti, osservarne la ricettività e le reazioni l’esposizione degli argomenti oggetto di formazione; tutto ciò al fine di trasmettere in modo chiaro i contenuti offrendo degli stimoli.

Un buon formatore deve anche essere un buon oratore, avendo una buona padronanza di sé, per garantire un efficace intervento formativo, migliorandosi nel tempo.


Bibliografia

  1. Corso di formazione sui dispositivi di protezione individuale DPI

di Eva Pietrantonio, Rosario Magro

edito da EPM

  1. Corso AIPPA Associazione Italiana per l’anticaduta e l’antifortunistica.

Di Ing.Andrea Rossi del 16 febbraio del 2012

  1. Sistemi anticaduta per tetti e coperture.

Libro di Guidi David e Masoni Alessio 

Edito da DEI

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