La Responsabilità del datore di lavoro anche con un soggetto preposto: cosa dice la legge
Nel contesto lavorativo, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni rappresentano pilastri fondamentali, regolamentati da normative che pongono sull’imprenditore l’onere di garantire un ambiente di lavoro sicuro. Un principio cruciale emerge: la presenza di un preposto non solleva il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in caso di infortunio sul lavoro. Un intricato intreccio di normative e sentenze giurisprudenziali italiane ha delineato questo principio, sottolineando che la designazione di un responsabile non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di sicurezza e prevenzione. Esploreremo più approfonditamente il panorama normativo e giurisprudenziale, analizzando alcune sentenze della Corte di Cassazione italiana degli ultimi anni.
Cosa dice la legge sulla responsabilità datore di lavoro, anche in presenza di soggetto preposto
Il Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, è la principale fonte normativa in Italia che regola la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. L’articolo 28 del D.Lgs.81/2008 richiede ai datori di lavoro di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), contenente le misure di prevenzione e protezione adottate.
Le sentenze della Corte di Cassazione citate contribuiscono a delineare il quadro giurisprudenziale che conferma la responsabilità del datore di lavoro, indipendentemente dalla presenza di un preposto. Ad esempio, la sentenza del 23 marzo 2023 (n.12122) conferma la condanna di amministratori di un’azienda per lesioni colpose, sottolineando che il datore di lavoro non è esonerato se vi è l’inidoneità di una misura prevista nel DVR, anche se è presente un preposto.
Il caso del 10 marzo 2023 (n.10110) riguardante il presidente del Consiglio di Amministrazione evidenzia che, nonostante la presenza del preposto, il datore di lavoro rimane responsabile delle misure di prevenzione. Analogamente, la sentenza del 16 febbraio 2022 (n.5415) conferma la responsabilità penale di un datore di lavoro per lesioni colpose, nonostante la presenza di un caposquadra preposto.
In sintesi, la designazione di un preposto non esonera il datore di lavoro dalle responsabilità stabilite nel D.Lgs.81/2008, e la responsabilità primaria rimane del datore, tenuto a garantire la sicurezza e ad adottare misure di prevenzione efficaci.