Il decreto-legge 19/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024, rappresenta un significativo intervento normativo nel settore della salute e sicurezza sul lavoro in Italia. Una delle principali novità introdotte da questo decreto è l’istituzione della patente a crediti, obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili a partire dal 1° ottobre 2024. Questo intervento normativo è stato motivato dalle necessità emerse in seguito a eventi tragici, come il crollo avvenuto a Firenze il 16 febbraio 2024, e si inserisce nel contesto più ampio del “pacchetto sicurezza sul lavoro”.
QUI, LA CRITICA MOSSA DAL CIIP SUL NUOVO DECRETO
Contesto Normativo e scopo del decreto
Il decreto-legge 19/2024, intitolato “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, affronta diverse tematiche, tra cui anche la salute e sicurezza sul lavoro. Queste disposizioni sono contenute nel Capo VIII del decreto e si concentrano sull’introduzione della patente a crediti come strumento per qualificare le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Novità Introdotte dalla patente a crediti
La patente a crediti, anche nota come patente a punti, introduce un sistema di qualificazione basato su crediti, che sarà obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Il possesso della patente sarà subordinato al soddisfacimento di determinati requisiti, tra cui l’iscrizione alla camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente, il possesso di documenti di regolarità contributiva e fiscale, nonché la disponibilità di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Procedure di rilascio e gestione dei crediti
Il rilascio della patente avverrà in formato digitale e sarà gestito dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consentirà ai soggetti interessati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Tuttavia, l’accumulo di violazioni comporterà decurtazioni di crediti, le quali potranno essere integrate mediante la frequenza di specifici corsi formativi.
Le modifiche nel dettaglio
Vediamo adesso le modifiche principali.
Nel comma 1 si indica che “a far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Il comma 3 ricorda che la patente “è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti”.
Dunque, con una dotazione inferiore a quindici crediti non si consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
Decreto-legge e patente a crediti: decurtazioni, reintegro ed esoneri
Il comma 4 ricorda poi che la patente “subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
la morte: venti crediti;
un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.
E “nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può “sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi”. Ed è l’ispettorato nazionale del lavoro che “definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione”.
Il reintegro dei dati: come avviene
Il comma 7 ricorda che crediti decurtati “possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30”.
Come indicato sopra, e come sottolineato al comma 8, “una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14”.
Il comma 9 ricorda poi che le informazioni relative alla patente “confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo”.
E (comma 10) le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 “possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”.
Si parla anche di esoneri e il comma 11 indica che non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo “le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.
Un’altra modifica, questa all’articolo 90
Segnaliamo anche una modifica all’articolo 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9 del D.Lgs. 81/2008, introducendo l’obbligo, introdotto con lettera b-bis), della verifica del “possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA”.
Tutti gli articoli del decreto legge 19/2024
L’articolato del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
Rimandando ad altri articoli di approfondimento e commento delle novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, concludiamo riportando l’intero articolato del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
Articolo 1 – Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano Nazionale Complementare al PNRR
Articolo 2 – Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
Articolo 3 – Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell’utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione
Articolo 4 – Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Articolo 5 – Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari
Articolo 6 – Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
Articolo 7 – Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
Articolo 8 – Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
Articolo 9 – Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali
Articolo 10 – Contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro all’attuazione del PNRR
TITOLO II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC
Capo I Misure di semplificazione amministrativa
Articolo 11 – Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR
Articolo 12 – Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi
Capo II Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
Articolo 13 – Misure di semplificazione per l’attuazione delle previsioni della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS
Articolo 14 – Misure urgenti per l’attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi
Articolo 15 – Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali
Articolo 16 – Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell’istruzione
Capo III Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
Articolo 17 – Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR
Articolo 18 – Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca
Capo IV Disposizioni urgenti in materia di sport
Articolo 19 – Disposizioni per l’attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di Sport e inclusione sociale
Capo V Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione
Articolo 20 – Modifiche al Codice dell’amministrazione digitale
Articolo 21 – Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni
Capo VI Disposizioni urgenti in materia di giustizia
Articolo 22 – Disposizioni urgenti in materia di personale
Articolo 23 – Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
Articolo 24 – Disposizioni in materia reclutamento dei magistrati tributari
Articolo 25 – Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi
Articolo 26 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
Articolo 27 – Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa
Capo VII Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 28 – Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR
Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di lavoro
Articolo 29 – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
Articolo 30 – Misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo
Articolo 31 – Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro
Capo IX Disposizioni urgenti in materia di investimenti
Articolo 32 – Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali
Articolo 33 – Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali – «piccole opere»
Articolo 34 – Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati
Articolo 35 – Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana
Articolo 36 – Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016
Articolo 37 – Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»
Articolo 38 – Transizione 5.0
Articolo 39. Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva
Articolo 40 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni
Art. 41. Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico
Capo X Disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute
Articolo 42 – Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
Articolo 43 – Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali
Articolo 44 – Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
TITOLO III
Capo I Disposizioni finali
Articolo 45 – Abrogazioni
Articolo 46 – Entrata in vigore