Si avvicinano sempre di più le scadenze per l’ottenimento dell’Abilitazione all’uso dei trattori agricoli o forestali, una sorta di “patentino” trattore obbligatorio previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) e dalle successive integrazioni (in particolare l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012)
L’ultima proroga è stata rilasciata dal Governo con il c.d. Milleproroghe 2016, ovvero il D.L. 244 del 30/12/16. Questa norma ha spostato il termine di entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole al 31/12/2017, confermando poi la possibilità di effettuare i corsi di aggiornamento nei 12 mesi successivi a tale data. Quindi il 31 dicembre 2018 termina la possibilità di accedere al cosiddetto corso breve.
Il “patentino” trattore è necessario per tutte le tipologie di trattori utilizzati in ambito agricolo o forestale
È da notare come nell’Accordo sopra citato sia espressamente indicato inoltre che il “patentino” trattore è sufficiente anche per utilizzare in ambito agricolo le attrezzature per sollevare carichi, scavare, livellare, aprire piste o sgombrare neve.
Si tratta di una notevole facilitazione per gli operai agricoli, e a tal scopo facciamo un esempio: se ad un trattore agricolo colleghiamo un caricatore frontale, grazie a questa estensione l’operatore può continuare ad utilizzarlo senza problemi; se il legislatore non avesse così deliberato, lo stesso operatore avrebbe dovuto conseguire anche l’abilitazione per le macchine movimento terra, con un notevole impegno sia in termini economici che di tempo. Tenendo conto quindi delle varie proroghe e di tutte le diverse casistiche.
Chi deve avere il “ Patentino” ?
Chiunque ne faccia utilizzo, anche occasionalmente e saltuariamente. Sono obbligati anche i pensionati, familiari, collaboratori esterni provenienti da altri settori lavorativi o disoccupati che guidano il trattore o collaborano con un’azienda agricola pur non facendone direttamente parte.
Chi può accedere al “patentino” breve?
Riassumiamo le possibili situazioni nella tabella sottostante
Caso | Cosa fare | Entro quando |
Nuovo operatore, assunto o incaricato dell’uso delle attrezzature a partire dal 01/01/2018, senza nessuna esperienza | Corso completo per l’ottenimento dell’abilitazione con verifica finale | Prima dell’utilizzo delle attrezzature |
Operatori che alla data del 31/12/2017 risultano già incaricati dell’uso delle attrezzature, ma non hanno almeno 2 anni di esperienza | Corso completo per l’ottenimento dell’abilitazione con verifica finale | Entro il 31 Dicembre 2019 |
Operatori che alla data del 31/12/2017 sono in possesso di esperienza documentata nell’utilizzo delle attrezzature (almeno 2 anni) | Corso di aggiornamento con verifica finale (corso breve) | Entro il 31 Dicembre 2018 |
Caso particolare: operatori che hanno seguito corsi di formazione non a norma (durata ridotta, mancanza della verifica finale,etc.) | Corso di aggiornamento con verifica finale (corso breve) | Entro il 31 Dicembre 2019 |
Come si documenta l’esperienza per i lavoratori del settore agricolo?
- Si intende almeno pari a due anni
- I lavoratori autonomi, il datore di lavoro utilizzatore, il lavoratore subordinato possono documentare l’esperienza attraverso una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà.
- L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.
- Per “lavoratori del settore agricolo” si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività comprese tra quelle elencate all’art. 2135 (è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).
Art. 2135.
(Imprenditore agricolo).
(È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge).
Aggiornamento
Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.