La nuova norma tecnica di  prevenzione incendi per le attività scolastiche

Con il decreto del Ministero dell’interno 07/08/2017 sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche riportate nell’allegato 1, individuate al numero 67 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 ad esclusione degli asili nido.

Nella sostanza tali regole tecniche possono essere applicate alle attività scolastiche di ogni ordine e grado (ad eccezione degli asili nido) con affollamento superiore a 100 occupanti, sia alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso (25/08/2017) che a quelle di nuova realizzazione.

La regola tecnica verticale segue la struttura del D.M. 3 agosto 2015 e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del D.M. 3 agosto 2015, come indicato nella sezione:

V.7.4 Strategia antincendio

  1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
  2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.2 e V.3.
  3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
  4. È ammesso l’uso dei locali per altre attività non funzionalmente connesse all’attività scolastica (es. attività sportive di società esterne, conferenze aperte al pubblico, attività teatrali, …) nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercite.

Il vantaggio consiste nella possibilità di optare per una strategia di prevenzione e protezione antincendio “su misura”; partendo dalla specifica realtà in cui si trova ad operare il progettista può scegliere, a parità di sicurezza, la soluzione più conveniente anche dal punto di vista economico.

Le aree interessate sono: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni; depositi o archivi; locali dove si trovano o si trattano sostanze o miscele pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con affollamento superiore a 100 persone; locali con quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche; locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.
L’allegato fornisce indicazioni riguardo: il campo di applicazione; la classificazione delle attività scolastiche; i profili di rischio; la strategia antincendio; la reazione al fuoco; la resistenza la fuoco; compartimentazione; la gestione della sicurezza antincendio; il controllo dell’incendio; la rilevazione ed allarme; i vani ascensori.
Sono esclusi dal campo di applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono costituire un utile riferimento.

Con la norma pubblicata vengono superati quindi i rigidi obblighi che normalmente caratterizzano le norme precettive. Ricordiamo che la normativa per la prevenzione antincendio per le scuole è datata 1992 ed era l’unica esistente prima che entrasse in vigore il Dm 7 agosto 2017. Il Dm del 1992 rimane in vita, ma il progettista può ora scegliere tra il nuovo metodo prestazionale e la vecchia normativa prescrittiva. Ciò si deve all’approccio del tutto inedito e “rivoluzionario” della nuova normativa, per cui si è ritenuto di dover testare la nuova disciplina, monitorarne l’applicazione, riservandosi la possibilità di apportarvi delle correzioni, se necessario, prima di prendere decisioni sull’abrogazione delle regole tecniche verticali precettive esistenti. Entro il 31 dicembre 2019 saranno analizzati gli elementi raccolti d’intesa tra Ministero dell’Interno e MIUR.

Si scrive nel Decreto, che entro il 31 dicembre 2019 verrà verificata (dal Ministero dell’interno d’intesa con il Ministero dell’istruzione) l’esclusiva applicazione delle disposizioni del DM 7/8/2017 in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche precedentemente previste nel DM 26/8/92 per valutare poi, via decreto, l’eventuale abrogazione di quest’ultimo.

Fonte: italiasicura.governo.it/

Inquadramento normativo

La normativa per la prevenzione incendi applicata alle scuole prevede che gli edifici scolastici siano ubicati in luoghi non potenzialmente pericolosi e non a rischio di incendio o esplosione. La prevenzione incendi è normata dal D.M. 26 Agosto 1992,Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, coordinato con la Circ. 30 ottobre 1996, n. 2244/4122, la Circ. P954/4122 e il D.M. Interno 10 marzo 1998.

Per l’assoggettabilità o meno ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, si fa riferimento al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il nuovo regolamento individua, oltre a un elenco di attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, tre categorie per ciascuna attività A, B e C, con una differenziazione degli adempimenti procedurali (Fig. 1).

Gli edifici scolastici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, accademie, collegi e simili, con oltre 100 persone presenti, rientrano nell’attività 67:

  • categoria A fino a150 persone;
  • categoria B oltre 150 e fino a 300 persone – asili nido oltre 30 persone;
  • categoria C oltre 300 persone.

Lo stesso dicasi per le relative centrali termiche (attività 74, allegato I, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151):

  • categoria A   compreso tra 116 e 350 kW;
  • categoria B   compreso tra 350 e 700 kW;
  • categoria C   > 700 kW.

Le succitate norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendio da applicare nelle scuole allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio. Si intendono le suddette norme valide per edifici di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali.

Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute al punto 13 del D.M. 26 agosto 1992 che prevedono adeguamenti la cui attuazione ha subito diverse proroghe, ultima la legge 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) che ha previsto che le Regioni fissassero un nuovo termine, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, per il completamento della messa in sicurezza degli edifici scolastici previa sottoscrizione di un accordo denominato “patto per la sicurezza” tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali.

Esistono poi spazi considerati particolarmente a rischio per via delle attività che vi si svolgono: locali per esercitazioni, laboratori, locali uso depositi, locali tecnologici, spazi per attività parascolastiche, mense e dormitori. In questi casi, esistono vere e proprie tabelle di riferimento per accertare che il dimensionamento degli spazi, gli impianti e i materiali impiegati nella costruzione siano a norma.

Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula ai sensi dell’art. 5.0 del D.M. 26 agosto 1992.

La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano.

Per la gestione ottimale delle situazioni di emergenza, le scuole devono essere dotate di unimpianto elettrico di sicurezza, di un sistema di allarme a campanelli che richiami l’attenzione con un particolare suono (per alcune tipologie di edifici scolastici è richiesto anche un impianto di altoparlanti) e di idonei mezzi antincendio come la rete idranti, gli estintori, la segnaletica di sicurezza e sistemi di rilevazione ed estinzione incendi.

Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.

Gli edifici scolastici e i piani di evacuazione e gestione dell’emergenza

Il Piano d’emergenza di una scuola si compone normalmente di una parte generale e di almeno tre sottopiani: il Piano di prevenzione incendi e lotta antincendio, il Piano d’evacuazione e il Piano di primo soccorso.

Scopo della parte generale è individuare e descrivere gli scenari delle emergenze più gravi che si possono verificare e fornire le linee guida essenziali per la loro gestione, evidenziando le situazioni in cui è indispensabile attivare uno o più sottopiani. La necessità di scrivere concretamente il Piano di emergenza consente di identificare con maggior precisione gli incidenti che possono verificarsi all’interno degli edifici scolastici o nelle loro immediate vicinanze. Vi sono diversi tipi di emergenze, che vengono distinte a seconda abbiano origine all’interno o all’esterno della scuola (Fig. 2).

Le indicazioni sono valide per l’edificio nello stato di fatto attuale, il che vuol dire che il piano dovrà essere rivisto ogni qualvolta vengano introdotte nell’edificio delle modifiche di carattere strutturale e/o planimetrico (ad esempio, modifiche sui percorsi di fuga, mezzi antincendio, diversa distribuzione aule ecc.).

Fonte:ingegneri.info

 

Riferimenti

– DECRETO 7 agosto 2017 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (17A05836) (GU Serie Generale n.197 del 24-08-2017)

 

Back To Top