Distributori di gasolio: le ultime novità in materia di sicurezza

Con decreto del Ministero dell’Interno del 10 maggio 2018, pubblicato in gazzetta ufficiale il 17 maggio 2018 è stato chiarito che i  distributori mobili di gasolio di tipo approvato, costruiti prima  dell’entrata  in  vigore  del Decreto del Ministro dell’Interno del 22 novembre 2017 e conformi  alle specifiche tecniche del Decreto del Ministero dell’Interno del 19/03/1990 “Norme per il rifornimento di  carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri” e  a quelle del Decreto del Ministero dell’Interno del 12/09/2003 “Approvazione della regola  tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto» possono ancora essere commercializzati ed installati fino al 18 febbraio 2019.

Tale chiarimento si era reso necessario dopo che il 6 gennaio scorso era entrato il vigore il decreto del Ministro  dell’interno del  22  novembre  2017, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze  e con il Ministro dello  sviluppo  economico  e  recante  «Approvazione della regola tecnica di prevenzione  incendi  per  l’installazione  e l’esercizio  di  contenitori-distributori,  ad   uso   privato,   per l’erogazione di carburante liquido di categoria  C», pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285. Quest’ultimo decreto, infatti ha cambiato le regole di omologazione dei distributori mobili di gasolio senza prevedere un periodo di transizione per la commercializzazione di tutti quei distributori che risultavano conformi ai precedentemente criteri e per l’adeguamento mediante la SCIA.

Rimane ancora discutibile la questione dei distributori mobili di gasolio presenti presso le aziende agricole e di capacità compresa tra i 6 mc ed i 9000 litri. Si ricorda, infatti, che solo in agricoltura vale l’esonero dalla SCIA per i distributori mobili di gasolio di capacità inferiore ai 6 mc, purchè rispondenti ai requisiti previsti dal DM del 1990.

È quindi giunto il momento per le aziende agricole di adeguare alla normativa i propri distributori mobili di gasolio, che devono essere rigorosamente di tipo approvato, perché una volta trascorso il periodo di  transizione non sarà più possibile adeguare i distributori mobili di gasolio che non siano stati approvati con le nuove regole previste dal decreto del 22 novembre 2017.

 

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