Deposito di gasolio agricolo: le nuove regole

Pubblicata dal Ministero dell’Interno con Decreto del 22 novembre 2017 in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2017 la Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C

Effettiva dal 5 gennaio 2018, la nuova normativa sulle cisterne di gasolio agricolo impone la messa a norma delle cisterne.

L’obiettivo della nuova normativa è quello di minimizzare i rischi di incendio e di inquinamento per fuoriuscita accidentale di prodotto

Per quanto riguarda il profilo della sicurezza, i contenitori – distributori, devono essere installati e gestiti per perseguire i seguenti obiettivi:

  • ridurre al minimo le cause di fuoriuscita accidentale di carburante;
  • ridurre al minimo il rischio di incendio;
  • in caso di evento accidentale limitare i danni alle persone, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
  • in caso di evento accidentale limitare i danni all’ambiente;
  • al verificarsi di un evento accidentale i soccorritori dovranno essere messi nella condizione di operare in sicurezza.

Queste disposizioni interessano cisterne di nuova installazione o già esistenti, ma escludono:

  • Cisterne che possiedono atti abilitativi circa la normativa antincendio;
  • cisterne che possiedono il certificato di prevenzione incendi o che abbiano ricevuto il certificato di inizio attività presso il Comando dei VVFF;
  • cisterne presso le quali è stata programmata l’installazione di contenitori e approvata dai VVFF.

Si precisa che il Decreto Ministeriale precitato non trova applicazione per gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuato ad applicarsi le regole e/o disposizioni previste in materia di prevenzione incendi.

Il provvedimento ministeriale riguarda i contenitori – distributori ad uso privati per distribuzione di carburante liquido di categoria C, cioè le cisterne fuori terra di liquido combustibile (come il gasolio) con capacità geometrica inferiore a 9 mc.

Coloro che detengono contenitori-distributori di gasolio con capacità fra i 6 e i 9 m3 per obbligo di legge dovevano richiedere la SCIA entro il 7 ottobre 2017. Chi fra questi ha adempiuto all’obbligo di legge è esentato da questo nuovo DM.
E’ tuttavia mancato il collegamento all’esenzione per cisterne agricole inferiori ai 6 m3, per le quali si stanno ancora aspettando delucidazioni in merito da parte del Ministero.

Risulterà fondamentale la detenzione di un documento di acquisto / fattura a dimostrazione agli organi di vigilanza della data di detenzione.
Diversamente i serbatoi /distributori messi in servizio dalla data del 5 gennaio 2018 in poi, indipendentemente dalla capacità geometrica pur nel limite dei 9 metri cubi dovranno essere conformi alla Regola Tecnica emanata dal Ministero, anche se quelli utilizzati in agricoltura continueranno ad essere esonerati dalla richiesta di atti abilitativi (SCIA).

Ricordiamo infine che per i serbatoi / distributori (con o senza erogatore) aventi capacità geometrica superiore a 6 mc fino a 9 mc, già esistenti al 5 gennaio 2018 per i quali non sono stati richiesti atti abilitativi (SCIA/CPI) non è prevista l’esenzione.

Questi impianti dovranno perciò essere ricondizionati.

SERBATOI CON CAPACITA’ SUPERIORE AI 6 METRI CUBI FINO A 9 MC
SERBATOI CON CAPACITA’ SUPERIORE AI 6 METRI CUBI FINO A 9 MC

 

 Obblighi previsti dalla nuova regola tecnica





I serbatoi di carburante con capacità compresa fa i 6 metri cubi e i 9 mc dovranno essere
ricondizionati in conformità alla nuova regola tecnica.
Principali requisiti previsti della nuova regola tecnica:
• Capacità geometrica. Pur lasciando la capacita’ geometrica massima del contenitore-distributore fissata in 9 m³, viene chiarito che tale capacita’ puo’ essere ottenuta anche con piu’ contenitori-distributori la cui distanza reciproca deve essere almeno pari a 0,8 m.
Nell’ambito di una attivita’ possono essere installati piu’ depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna, per una capacita’ complessiva non superiore a 45 m³.
• Accesso all’area. Deve essere garantita la possibilita’ di avvicinamento dei mezzi dei VVFF ai contenitori-distributori, per esigenze di soccorso.
• Criteri di installazione e caratteristiche costruttive serbatoio. Es:
– A doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell’intercapedine;
– A parete singola – In tal caso il deposito di distribuzione dovra’ essere posizionato all’interno di un bacino di contenimento di capacita’ non inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e di idonee caratteristiche meccaniche.
• Dichiarazione di Conformità, marcature CE, Manuale d’istruzioni.
• Installazione: I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

E’ vietata l’installazione su rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.

Devono essere Installati in piano ed essere protetti da idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali. I contenitori-distributori provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile ad eccezione del caso in cui siano inseriti in speciali box prefabbricato con idonee caratteristiche prescritte, . essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l’esercizio.
• Distanze di sicurezza: 3,5, 10, 15mt a seconda delle variabili. Tali misure possono essere limitate fino alla metà se interposti elementi di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con specifiche dimensioni.
• Altre misure di sicurezza: Area di contorno serbatoio avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra da materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
• Segnaletica di sicurezza secondo D.Lgs.81/08 e s.m.i. ed apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei vigili del fuoco, da contattare in caso di emergenza, nonche’ il recapito telefonico della ditta eventualmente responsabile della gestione e della manutenzione del contenitore-distributore. Deve essere dotato di misure di sicurezza atte ad evitare l’accesso, da parte di estranei, ai dispositivi di sicurezza e controllo.
• Impianto elettrico e messa a terra conforme.
• Estintori: In prossimita’ di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacita’ estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in cui la capacita’ complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6 m³, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacita’ estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore piu’ lontano.
• Rispetto di norme di esercizio e comportamentali- tra le quali la formazione del personale addetto al rifornimento. Esso deve essere adeguatamente formato sull’uso del contenitore-distributore e deve essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione delle emergenze che possono verificarsi.

 Abrogazioni di altre disposizioni normative

L’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 22.11.2017 prevede espressamente l’abrogazione delle seguenti disposizioni normative:

  • Decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante: Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.
  • Decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto.
  • 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante: Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antiincendio.

Info: Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2017 Decreto 22 novembre 2017

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