Tra le principali novità introdotte dal Testo Unico sulla Sicurezza, con d.lgs. n. 81/08, vi è la “delega di funzioni” sancita e regolamentata dall’ art. 16 del medesimo Decreto.
L’analisi dei requisiti della delega di funzioni nel Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro, il Decreto legislativo n. 81 del 2008, deve necessariamente partire dal dato normativo degli articoli 16 e 17 del medesimo Testo Unico. I requisiti delle delega possono essere di carattere oggettivo e soggettivo, quali la forma scritta, la certezza della data, l’adeguata e tempestiva pubblicità della delega, il possesso da parte del delegato delle competenze e gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.
Basilare e fondante è la disponibilità economica data al delegato per poter svolgere in piena autonomia le funzioni attribuite (conditio sine qua non per la delega), ma ancor più l’effettiva autonomia decisionale senza subire pregiudizio da parte del Delegante sia esso individuo singolo che consigli di amministrazione pubblici o privati
Tale “interpretazione” viene ulteriormente rafforzata da una sommaria lettura dell’art. 30 comma 4 del d.lgs. n. 81/08 che riduce ulteriormente le responsabilità, per culpa in vigilando, del Datore di lavoro che adotti in modo “efficace” un “modello di verifica e controllo” così come indicato nell’art. 30 sopra richiamato.
Tali argomentazioni mutatis mutandis debbono estendersi anche all’obbligo di vigilanza del delegato in favore del sub-delegato infatti il Decreto correttivo del 2009 è intervenuto sul tema precisando il contenuto dell’obbligo di vigilanza a carico del datore di lavoro e fornendo una regolamentazione dell’istituto della subdelega.
La delega individua un “nuovo” soggetto imputabile penalmente in quanto al “delegato di funzione” vengono conferite responsabilità di pertinenza ab origine del Datore di Lavoro.
La delega di funzioni non deve essere confusa con l’adempimento formale, della nomina del Dirigente per la Sicurezza e del Preposto.
In particolare, queste due figure, necessarie nell’organigramma aziendale, sono individuate in considerazione del ruolo di fatto dalle stesse ricoperte in materia di sicurezza.
La delega di funzioni per definizione è: “l’atto organizzativo interno all’impresa, con il quale un soggetto a ciò abilitato (delegante) – in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, positivi e negativi – trasferisce ad un altro soggetto (delegato) doveri originariamente gravanti su di lui, il cui omesso o negligente impedimento può dare luogo a responsabilità penale (ALDOVRANDI, Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di delega di compiti penalmente rilevanti, in Riv. Trim. Dir. Pen., 1995, 699).
L’individuazione del ruolo di dirigente e del preposto non prevede né un potere di spesa né una nomina formale (in quanto, come detto, ruoli di fatto) pur tuttavia fondamentale gioca il ruolo della formazione obbligatoria che devono ricevere queste due figure affinché siano a conoscenza del loro ruolo e delle funzioni attribuite dal Dlvo 81/08.
La delega è stata dunque individuata, rispetto a strutture complesse, come elemento per meglio organizzare l’attività lavorativa e gli obblighi in materia di sicurezza, ripartendo anche le relative responsabilità.
La delega di funzione, al contrario, è lo strumento capace di “trasferire”, entro i limiti dell’atto stesso, doveri funzionali esclusivamente propri del datore di lavoro e/o del Dirigente e Preposto.
Il delegato di funzioni è legittimato a ricorrere ai principi prevenzionali già in forza della delega stessa riconosciuta dall’atto di assegnazione , avendone il sopravvento, sulle disposizioni aziendali talvolta in contrasto con i principi normativi.
L’Interpello n° 7/2015 fornisce chiarimenti sull’obbligo di accettazione da parte del soggetto delegato della Delega di Funzione, così come definiti dall’art. 16 del D. Lgs. 81/08, e sulla possibilità da parte del soggetto delegato di rifiutare tale delega.
Perché la delega sia efficace questa deve rispettare tutte le caratteristiche richieste dal comma 1 dell’articolo 16, quindi anche l’accettazione per iscritto del delegato, come esplicitamente richiesto alla lettera e).
Secondo quanto indicato dalla Commissione per gli Interpelli, l’obbligo di accettazione per iscritto della delega da parte del delegato implica anche la possibilità da parte dello stesso di non accettare la delega stessa.
L’art. 16 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008) stabilisce che: “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa…”, ma il successivo art. 17 prevede che:“Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
Il meccanismo della delega di funzioni lascia dunque “scoperto” il datore di lavoro con riferimento agli obblighi indelegabili di cui all’art. 17 cit., ai quali egli deve adempiere direttamente.
Nel caso di inadempimento conseguente ad un infortunio, potrà accadere che esso venga posto in relazione di causalità con l’infortunio stesso, con conseguente imputazione del datore di lavoro ex art. 589 c.p. (omicidio colposo) ovvero 590 c.p. (lesioni personali colpose).
Dunque la responsabilità penale , del Datore di Lavoro, può conseguire non soltanto alla totale omissione della valutazione dei rischi ed alla mancata redazione del relativo documento, ma anche ad una valutazione condotta in modo non completo o non adeguato.
Il datore di lavoro potrà trovarsi quindi indagato o imputato di omicidio colposo o di lesioni colpose, pur avendo conferito una delega ex art. 16 del D. Lgs. n.81/2008, sostanzialmente valida e formalmente ineccepibile.
La sentenza Thyssen della Corte d’assise di Torino, richiama la sentenza Galeazzi della Corte di Cassazione ha ribadito: “La Corte deve qui ricordare che, come insegna la Corte di Cassazione (v. sentenza n. 4981 del 6/2/2004) la definizione di “datore di lavoro”; “…non è intesa nel senso esclusivamente civilistico e giuslavoristico, e quindi limitata a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva ed è titolare dei poteri decisionali e di spesa…a ben vedere il principio di effettività è stato legislativamente codificato proprio con l’approvazione della modifica dell’art. 2 del D.Lgs n. 626 del 1994 ad opera del D.Lgs n. 242 del 1996. Con questa modifica non si fa più riferimento ad un dato formale…ma altresì a dati di natura sostanziale quali la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva purché accompagnati – questo è il punto – dai poteri decisionali e di spesa. Concludendo ciò che rileva, il ruolo di datore di lavoro, e quindi la posizione di garanzia, sono il potere di decidere e quello di spendere. Chi li possiede è datore di lavoro e quindi titolare della posizione di garanzia” (Corte assise Torino, Sez. II, 14.11.2011, n.31095, in Giur. merito 2012, 6, 1359).
Riferimenti bibliografici
– www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf
(ojs.uniurb.it/index.php/WP-olympus/article/download/569/519).
– PISANI, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in Dir. pen. proc., 2008
– CRIVELLIN, La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza e interventi legislativi, in Dir. pen. proc., 2009
-Corte di Cassazione (Cass. Pen. 21 maggio 2015 n. 27862, sez III),
– Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una circolare dell’11 luglio 2011