Accordo formazione Rspp e Aspp: le principali novità

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 luglio 2016 ha sancito Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto Accordo potrebbe essere l’ultimo atto, della Conferenza Stato-Regioni, nel caso di vittoria dei SI al referendum costituzionale che si terrà a novembre. Infatti la riforma
costituzionale, presentata dal governo, assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le principali novità dell’Accordo

– Nuova articolazione dei percorsi formativi RSPP e ASPP;

– Requisiti dei docenti uniformati al D.I. 06/03/2013;

– Numero massimo partecipanti;

– Titoli di esonero;

– Riconoscimento formazione pregressa;

– Aggiornamento;

– Esoneri per contenuti analoghi;

– Utilizzo e-learning;

– Indicazioni metodologiche;

– Definizione criteri di valutazione.

La nuova articolazione dei percorsi formativi RSPP e ASPP

Modulo A

Il modulo A, articolato in unità didattiche, costituisce credito formativo permanente, ed è il corso base per lo svolgimento delle funzioni di ASPP e/o di RSPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La durata è di 28 ore, con la possibilità di ricorso alla modalità e-learning, per l’intero modulo, secondo i nuovi criteri previsti nell’allegato II.

Modulo B

Il modulo B, articolato in unità didattiche, è il corso specialistico per conoscere ed approfondire lo studio dei rischi presenti sui luoghi di lavoro. La nuova articolazione del Modulo B prevede
un modulo base comune da 48 ore che sostituisce i vecchi macrosettori (B4, B5, B6, B8 e B9).

Più quattro moduli B di specializzazione, in sostituzione dei macrosettori (B1, B2, B3, B7), denominati:

  • SP1 agricoltura e pesca, della durata di 12 ore
  • SP2 cave e costruzioni, della durata di 16 ore
  • SP3 sanità residenziale, della durata di 12 ore
  • SP4 chimico – petrolchimico, della durata di 16 ore

Modulo C

Il modulo C, articolato in unità didattiche, è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.

La durata complessiva è di 24 ore.

Per gli ASPP e gli RSPP che non cambiano settore non è prevista nessuna integrazione del percorso formativo. In caso di cambio settore di seguito la tabella di corrispondenza ai fine del riconoscimento dei crediti formativi:

Requisiti dei docenti

I docenti dei corsi dovranno essere tutti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Numero massimo partecipanti

Il numero massimo dei partecipanti è determinato in 35, tale numero è esteso a tutti i corsi in materia di salute e sicurezza, se non diversamente normati.

Indicazioni metodologiche

L’allegato IV del nuovo Accordo, fornisce precise indicazioni metodologiche per la progettazione
ed erogazione dei corsi sui seguenti ambiti:

– Profili di competenza degli ASPP/RSPP

– Bisogni formativi di ASPP e RSPP

– Progetto Formativo:

– Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell’unità didattica;

– I contenuti dell’unità didattica e la durata;

– La strategia formativa e la metodologia didattica (lavori di gruppo, casi di studio, project work, simulazioni);

– Il documento progettuale.

Verifiche in itinere e finale

Per il modulo A, la verifica di apprendimento si svolge secondo le seguenti modalità:

  • Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative. L’esito positivo è dato dalla risposta corretta in almeno il 70% delle domande. Il test può essere integrato da un colloquio di approfondimento.

Per il modulo B, la verifica di apprendimento si svolge secondo le seguenti modalità:

  • Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative. L’esito positivo è dato dalla risposta corretta in almeno il 70% delle domande.
  • Più una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o con una simulazione finalizzata alle verifiche delle competenze acquisite e da un eventuale colloquio di approfondimento. La simulazione può prevedere una redazione di un project work tecnico.

Per il modulo C, la verifica di apprendimento si svolge secondo e seguenti modalità:

  • Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative. L’esito positivo è dato dalla risposta corretta in almeno il 70% delle domande.
  • Più un colloquio individuale finalizzato alle verifica delle competenze acquisite.

Anche per gli aggiornamenti ci sono profonde novità

  • Previsto per gli ASPP un monte ore, per l’aggiornamento di 20 ore nel quinquennio;
  • Previsto per gli RSPP un monte ore, per l’aggiornamento di 40 ore nel quinquennio.

Inoltre è data la possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE.

L’aggiornamento oltre che con le lezioni frontali in aula potrà avvenire in modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell’allegato II, per tutto il monte ore o mediante la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per un massimo del 50% del monte ore.

I soggetti formatori

I soggetti formatori sono quelli indicati nell’art. 32 del d.lgs. 81/08, il nuovo Accordo ha definito il concetto e stabiliti i criteri di rappresentatività per le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e per gli organismi paritetici.

Eliminati dai soggetti formatori gli enti bilaterali (quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera h, del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i.).

Altri interventi

Il nuovo Accordo non si è limitato solo nel determinare i percorsi formativi degli ASPP e dei RSPP ma ha chiarito anche altri aspetti relativi ad altri accordi Stato-Regioni in materia di sicurezza sul lavoro, che sono di seguito illustrarti sinteticamente nella scheda sotto riportata:

E-Learning Novità:

• Nuovi criteri previsti nell’allegato II, che sostituisce l’allegato I dell’Accordo del 21/12/2011

• Norma generale, secondo la quale per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning (da realizzarsi secondo i criteri previsti nell’allegato II) è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o da CCNL

• Nelle aziende inserite nel rischio basso (Accordo CSR del 21.12.2011), è consentito il ricorso alla modalità e-learning anche per la formazione specifica.

NB Per l’elenco completo dei corsi base in materia di sicurezza erogabili in modalità e-learning vedi scheda dell’allegato V sotto riportata.

Requisiti dei docenti Novità:

Estensione dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 a di tutti i casi di formazione in materia per i quali non è espressamente previsto altro.

Aggiornamento Novità:

• L’aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei datori di lavoro che svolgono i
compiti del servizio di prevenzione e protezione, può essere ottemperato con la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per max 50% del monte ore.

• Inserito principio generale (valido per tutti i corsi SSL) che prevede che qualora la formazione costituisca un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata (es. CSP/CSE, operatore PLE) tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (in sostanza non va rifatto il corso BASE).

Modificato il seguente testo dell’allegato XIV del d.lgs. 81/08:

• Tolto il numero massimo di partecipanti per i convegni valevoli come aggiornamento.

• Nuovo testo: L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”.

Condizioni particolari per
la formazione del datore
di lavoro che svolga
i compiti del servizio di
prevenzione e protezione
Novità:

• Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, solo ed esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’Accordo CSR del 21 dicembre 2011 anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

• Il datore di lavoro, inoltre, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto (rif. allegato II dell’Accordo del 21.12.2011) può frequentare il corso di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso.

• Norma valida anche per situazioni opposte da rischio basso a rischio medio-alto.

Riconoscimento della
formazione del medico
competente
Novità:

Si chiarisce che per il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008

Formazione dei lavoratori
somministrati
Novità:

Modifica del paragrafo 8 per i crediti formativi dell’Accordo del 21 dicembre 2011. “La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale
essi vengono assunti.

Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.”

Modifica punto 9.2
dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012
Novità:

Il punto 9.2. dell’Accordo del 22/02/2012 è sostituito dal seguente: Gli attestati dì abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), dalia data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).

Modifica nota dell’Accordo Stato-Regioni del 21/11/2011 Novità:

Dalla nota viene eliminato qualsiasi riferimento agli enti bilaterali.

L’Accordo del 7 luglio è costituito da una premessa, dall’allegato A, precedente descritto
e da 5 allegati, di seguito illustrati sinteticamente nella scheda sotto riportata:

Allegato I Novità:

Elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

Allegato II Novità:

  • Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità E-learning
  • Requisiti e specifiche di carattere organizzativo
  • Requisiti e specifiche di carattere tecnico
  • Profili di competenze per la gestione didattica e tecnica
  • Documentazione
Allegato III Novità:

Attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013 Sistema di crediti formativi tra percorsi formativi equivalenti

Allegato IV Novità:

  • Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi
  • Profili di competenza degli ASPP/RSPP
  • Bisogni formativi di ASPP e RSPP
  • Progetto Formativo
    – Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell’unità didattica
    – I contenuti dell’unità didattica e la durata
    – La strategia formativa e la metodologia didattica (lavori di gruppo, casi di studio, pro. Simulazioni)
    – Il documento progettuale
  • Verifiche in itinere e finale
Allegato V Novità:

Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione

 

L’allegato V (tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione), chiarisce tra l’altro, per quali dei corsi base in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è consentita l’erogazione in modalità e-learning.

Il nuovo Accordo approvato il 7 luglio 2016, entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre esso prevede, che transitoriamente, per un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo, i corsi per ASPP e RSPP possano ancora svolgersi secondo quanto previsto dall’Accordo del 26 gennaio 2006.

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