Aziende ospitanti e istituti scolastici hanno precisi obblighi e responsabilità per garantire la sicurezza degli studenti durante lo svolgimento del programma. Ecco le normative in merito.
La norma di riferimento che definisce le norme generale dell’alternanza scuola-lavoro è il D. Lgs. n.77 del 15/04/2005. Tale norma precisa che i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti. Le convenzioni regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, compresi gli aspetti relativi alla salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro dei partecipanti.
Il D. Lgs. n.77 del 2005 prevede che siano presenti due tutor per lo studente/studentessa:
- Tutor interno: designato dalla scuola che svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti/studentesse e verifica il corretto svolgimento del percorso di alternanza. Il tutor interno deve possedere titoli documentabili e certificabili.
- Tutor esterno: designato dalle aziende ospitanti, favorisce l’inserimento di studenti e studentesse nel contesto operativo dell’azienda, assistendoli nel percorso di formazione sul lavoro e fornendo alla scuola ogni elemento atto a verificare e valutare le loro attività.
Il decreto prevede una formazione specifica per tutor interno e tutor interno, tuttavia non è chiaro quale debba essere.
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Quali sono le norme in materia di formazione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro?
La Legge n.107 del 13/07/2015 dispone che “le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili”.
Il DM n. 195 del 03/11/2017 prevede quando segue “Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D. lgs 81/08 […] Tale formazione è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso della struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.”
Il DM 195/2017 prevede che al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione, è possibile:
- stipulare dagli uffici scolastici regionali accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare la formazione (Inail e organismi paritetici previsti nell’Accordo Stato-Regioni 211 del 21/12/2011);
- svolgere il corso di formazione in modalità e-learning, come previsto dall’ nell’Accordo Stato-Regioni 211 del 21/12/2011 e nell’Accordo Stato-Regioni 128 del 07/07/2016;
- promuovere forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
Preme ricordare che il D. lgs 81/08 equipara gli studenti allo status di lavoratori.
Sorveglianza sanitaria nell’alternanza scuola-lavoro
Il D. lgs 81/08 sancisce all’art 41 che agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro è garantita la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente ed essa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. La visita medica dovrebbe avere validità per tutto il percorso di alternanza e consentire agli studenti e studentesse di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, in base alla tipologia di rischio.
Qualora invece permangano dei rischi specifici in base al DVR dell’azienda ospitante, sarà cura dell’azienda ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui studenti e studentesse saranno destinati.
E l’assicurazione contro gli infortuni?
Il DPR n.1124 del 30/06/1965 stabilisce che gli studenti e studentesse impegnati nelle attività di alternanza sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile presso terzi, con relativi oneri a carico della scuola.
Alcuni fattori che potrebbero causare un infortunio durante l’alternanza
L’infortunio durante il periodo di alternanza potrebbe dipendere da vari fattori, vediamone qui sotto alcuni:
- omessa formazione
- omessa vigilanza di uno o entrambi i tutor
- erronea valutazione del medico che ha espresso il giudizio di idoneità
- svolgimento di mansioni diverse da quelle stabilite nella convenzione
- svolgimento di mansioni vietate nel regime di alternanza (lavoro notturno, festività, straordinari…)
- manca consegna o mancato uso dei DPI