Antincendio: aggiornamento formativo degli addetti fra obblighi e dubbi

Le statistiche individuano come prima causa di incendio all’interno dei luoghi di lavoro il comportamento e l’errore umano e alla preliminare sottovalutazione del rischio correlato.

Si può cogliere dunque  l’importanza di una adeguata formazione del personale lavoratore in merito alle misure e ai corretti comportamenti da adottare per prevenire l’insorgenza di un incendio  e sulle corrette modalità operative  fronteggiarlo in caso di emergenza.

Ogni Ditta in applicazione del Dlvo 81/08 deve essere dotata di una squadra o di addetti all’emergenza  antincendio.

Gli addetti antincendio devono essere adeguatamente formati secondo i criteri introdotti dal DM 10.03.1998 al fine di ricoprire e svolgere correttamente il  compito di prevenire gli incendi, monitorare le misure di emergenza, e reagire in caso di un principio di incendio.

“SEZIONE VI – GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 43 – Disposizioni generali 1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; …………”

La normativa sulla sicurezza sul lavoro impone al datore di lavoro di provvedere alla informazione e  formazione dei lavoratori, questo per garantire la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori.

Questa garanzia di tutela è assicurata anche dall’aggiornamento formativo periodico.

L’articolo 37 del Testo Unico della Sicurezza – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti – al comma 9 recita così:
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico …

L’Addetto Antincendio è una figura espressamente prevista dal Testo Unico per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, ricompreso all’interno di quella squadra per la Gestione delle Emergenze, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/08.

L’Addetto Antincendio o, meglio, l’Addetto alla Lotta Antincendio è il lavoratore incaricato di attuare le misure di prevenzione incendi, della lotta antincendio e della gestione delle emergenze che da essa possono scaturire.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco è intervenuto, con la circ. 23 febbraio 2011, n. 12653 sulla Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008). Con la Circolare si definisce i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento in base alla tipologia di rischio, e indica infatti i programmi dei tre livelli di formazione di aggiornamento (aggiornamento altoaggiornamento medio e basso).

In realtà non è stato indicato (da una legge o da altra disposizione legislativa a valenza giuridica):

1) Con quale periodicità va aggiornato il corso antincendio.

Circa la periodicità dell’aggiornamento dobbiamo rifarci ad una lettera del Ministero dell’Interno, destinata al comando provinciale di Forlì Cesena che aveva chiesto se i 3 anni previsti per il primo soccorso fossero una periodicità consona anche per l’antincendio.

Il Ministero dell’Interno risponde che: nelle more di specifiche disposizioni in merito, la cadenza triennale dell’aggiornamento possa ritenersi ragionevole.

Pertanto, possiamo dedurre l’obbligo dell’aggiornamento periodico della formazione, con una  periodicità triennale, come per il primo soccorso, e le durate e contenuti di cui alla Circolare 12653, sono consoni ad attuare  l’obbligo sopra indicato.

Spesso ci si ritrova spesso difronte a delle domande  da parte dei titolari aziendali a riguardo dell’obbligo o meno dei corsi di aggiornamento antincendio , lasciando quindi una,  eccessiva discrezionalità e di responsabilità del Datore di Lavoro, il quale può avvalersi di un criterio soggettivo, ragionevolmente correlato all’esito della valutazione del rischio incendio della propria attività.

Ancor più difficile diventa giustificare l’obbligo di aggiornare il corso antincendio con la pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 nell’allegato 5 (corsi di aggiornamento) specifica che per l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi si fa riferimento al D.M. 10.03.98 e specifica che non prevede l’aggiornamento.

L’assenza di una disposizione regolamentare specifica in merito all’obbligo di  aggiornamento degli addetti antincendio (assente nel DM 10.03.1998) non fa venir meno tale obbligo introdotto dalle circolari del Ministero dell’interno, ma lascia libertà nelle modalità di dover adeguarsi in relazione ad un proprio senso di responsabilità aziendale..

È importante evidenziare che per essere efficaci le azioni di prevenzione incendi devono essere sostenute e condivise da tutto il personale. Per questi motivi è importante  e obbligatorio dedicare una particolare attenzione alla formazione del personale addetto e di tutto il personale presente in azienda.

Sono quindi previsti: un aggiornamento di due ore per gli incaricati in attività a rischio incendio basso (solo parte pratica); un aggiornamento di cinque ore per gli incaricati in attività a rischio incendio medio (2 ore parte teorica e 3 ore parte pratica) ed un aggiornamento di otto ore per gli incaricati in attività a rischio incendio elevato (5 ore parte teorica e 3 ore parte pratica).
In ogni caso, sussiste il dovere di aggiornamento, come sopra detto.

I parametri che concorrono alla definizione del numero sufficiente di addetti da individuare e da formare sono numerosi e devono essere oggetto una specifica valutazione.

Non vi è una chiarezza specifica in una normativa che propone di quantificare gli addetti che devono essere presenti all’interno dell’azienda , ma il numero varia in relazione alla dimensione dell’azienda e al livello di rischio.

I parametri per  la valutazione e la definizione del numero di addetti, possono essere indicativamente :

  • la classificazione del rischio incendio (alto, medio, basso) dell’attività (la classificazione cambia in funzione della tipologia di attività svolta, di materiali utilizzati, di materiali stoccati;
  • il numero di occupanti nell’edificio (lavoratori e terze persone, es. negozio);
  • la distribuzione planimetrica dell’edificio;
  • presenza di portatori di handicap (motori, visivi, uditivi, ecc.)
Back To Top