Approvate nuove norme tecniche di prevenzione incendi.
È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 12 aprile 2019 del Ministero dell’Interno che apporta “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139″.
Il decreto è stato realizzato con il dichiarato intento di continuare l’azione di semplificazione e razionalizzazione dell’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi.
Secondo il Ministero sarebbe stato usato “un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali”.
Le modifiche alle norme di prevenzione incendi 2019
Modificato quindi il decreto sulle norme tecniche antincendio del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“.
Sono stati modificati e semplificati il campo di applicazione e le modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendio mediante:
- abrogazione del comma 2 dell’articolo 1 del Decreto 3 agosto 2015;
- modifica dell’articolo 2 del Decreto 3 agosto 2015;
- inserimento del nuovo articolo 2-bis al Decreto 3 agosto 2015;
- modifica dell’articolo 5 del decreto 3 agosto 2015
Il nuovo articolo 2 delle norme di prevenzione incendi
Il nuovo articolo 2 del Decreto 3 agosto 2015 come modificato dal neo-decreto 12 aprile 2019 recita così:
«Art. 2 (Campo di applicazione e modalità applicative).
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla
progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di
cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da
42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle
strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono
fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art.
2-bis.2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle
attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle
attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1,
si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio
esistenti, nella parte dell’attività non interessata
dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività
esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma
3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di
prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1-bis e, per quanto non
disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi
di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
Nei casi previsti dal presente comma, e’ fatta salva, altresi’,
la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le
disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di
riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio
delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità
previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo
allegato.»
Il nuovo articolo 2-bis delle norme di prevenzione incendi
Il nuovo decreto 12 aprile 2019 ha inserito un nuovo articolo 2-bis concernente le “Modalità applicative alternative” del decreto 3 agosto 2015.
Il nuovo articolo 2-bis del decreto 3 agosto 2015 così come modificato recita così:
«Art. 2-bis (Modalità applicative alternative)
1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta
salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attività, cosi’ come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria
aperta e dei rifugi alpini;b) 67, ad esclusione degli asili nido;
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista
la vendita e l’esposizione di beni;d) 71;
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali
adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.
Il nuovo articolo 5 delle norme di prevenzione incendi
Inoltre è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis all’articolo 5 del decreto 3 agosto 2015:
1-bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme
tecniche di cui all’art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:
a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni
generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive
modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al
fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e
ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «disposizioni relative
all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura
delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla
sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al
fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività
disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione
incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di
sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da
costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza
al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di
prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro
l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi»;
i) decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali
destinati ad uffici»;
l) decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l’esercizio delle attività ricettive
turistico-alberghiere»;
m) decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003 recante
«Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle
disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive
turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;
n) decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015 recante
«Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive
turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino
a 50»;
o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante
«Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle
autorimesse e simili»;
p) decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante
«Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a
gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al
sistema di sicurezza dell’impianto;
q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante
«Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica e successive
integrazioni»;
r) decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010 recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali
con superficie superiore a 400 mq».
Mentre il comma 2 dell’articolo 5 del decreto 3 agosto 2015 è sostituito da:
2. Per le attività di cui all’art. 2 in regola con gli
adempimenti previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il presente
decreto non comporta adempimenti.
Entrata in vigore delle nuove norme tecniche di prevenzione incendi
Il decreto 12 aprile 2019 del Ministero dell’Interno che apporta “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2019.
Entrerà in vigore nel centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione, quindi ad ottobre del 2019.
Per leggere l’intero decreto 12 aprile 2019: CLICCA QUI