Un documento presenta alcuni ruoli che possono essere presenti nelle bonifiche da amianto con un’attenzione particolare sul direttore tecnico dell’impresa affidataria, sui datori di lavoro delle imprese assegnatarie e sul capicantiere delle imprese esecutrici.
Nelle attività di bonifiche amianto, spesso caratterizzate da una forte complessità e multidisciplinarietà con presenza di diverse imprese, è necessario individuare correttamente le varie figure professionali che devono operare per la corretta esecuzione e per la sicurezza delle attività. Anche perché con la presenza di più imprese in un cantiere di bonifica amianto si determinano “situazioni di interferenza e la possibilità di rilevare più rischi in contemporanea; tra i più frequenti, oltre al rischio amianto, si segnalano il rischio chimico, il rischio di cadute dall’alto da un’altezza superiore a 2 metri, rischi da elettrocuzione, etc”. E ciò richiede “interventi differenziati, imprese dotate di attrezzature specifiche per le singole situazioni citate e personale con qualifiche e formazione diverse a seconda della mansione da svolgere”.
È dunque importante che vengano definite le figure di riferimento, anche in relazione al decreto legislativo n. 81/2008, ed identificati i soggetti incaricati di ricoprire i singoli ruoli. Tra l’altro le figure professionali coinvolte previste dalla normativa vigente “potrebbero cambiare nel corso del tempo”. Pertanto i documenti di sicurezza “necessitano di un continuo aggiornamento alla luce di eventuali avvicendamenti o cambiamenti anche di tipo amministrativo e di responsabilità”.
A raccontare la necessità di identificare i vari ruoli e a fornire informazioni sulle varie figure professionali connesse alle attività e alla tutela della sicurezza nei cantieri di bonifica amianto è il documento “Bonifica da amianto:iter procedurali e figure professionali coinvolte. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita”, elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail.
Tra le figure delineate dal documento, abbiamo già ricordato, in un precedente articolo, i ruoli del committente, del responsabile unico del procedimento, del coordinatore amianto e del direttore tecnico di cantiere.
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Bonifiche: rappresentante e direttore tecnico dell’impresa affidataria
Il documento – curato da Federica Paglietti, Sergio Malinconico, Beatrice Conestabile della Staffa, Sergio Bellagamba, Paolo De Simone – ricorda che nelle bonifiche di amianto è generalmente necessario “identificare una impresa affidataria dei lavori, ovvero una impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi anche di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”. E nel caso di bonifiche complesse “generalmente l’affidamento dei lavori avviene tramite gara di appalto”. Se il titolare del contratto di appalto è “un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderente agli appalti pubblici o privati”, “l’impresa affidataria è l’impresa assegnataria consorziata dei lavori oggetto del contratto di appalto”.
Partendo da queste indicazioni, relative al mondo degli appalti, ricordiamo che il datore di lavoro/imprenditore/soggetto responsabile dell’impresa (Dl) è il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Tale figura può coincidere o meno con quella del Dirigente”.
Inoltre nel caso di stazioni appaltanti e appaltatori dovrebbero essere presenti anche altre figure professionali deputate anche alla sicurezza sul lavoro, ad esempio:
- rappresentante dell’affidataria in sito
- direttore tecnico dell’affidataria
- datori di lavoro delle imprese assegnatarie e subappaltatrici
- direttori tecnici di cantiere delle imprese assegnatarie
- capicantiere imprese esecutrici.
Il rappresentante dell’affidataria in Sito (Ras) è il soggetto “che dovrà:
- sovrintendere alle attività in svolgimento, definisce la pianificazione di massima delle attività” – di concerto con il Dta (Direttore tecnico dell’affidataria), i Dt (Direttore tecnico di cantiere) ed i Cc (Capo cantiere) delle imprese Assegnatarie;
- “individuare la necessità di aggiornamenti o integrazioni progettuali, riportandole al Dt dell’Affidataria”.
Inoltre in materia di sicurezza sul lavoro, secondo il Titolo IV del d.lgs. 81/08, “egli dovrà:
- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art. 97 comma l);
- pianificare i lavori e coordina le imprese esecutrici affinché i lavori si svolgano nel rispetto delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del d.lgs. 81/08 (art. 97 comma 3 lettera a)”.
Mentre il direttore tecnico dell’affidataria (Dta) è il soggetto che “dovrà:
- predisporre il progetto dell’intervento, compreso il piano di lavoro amianto, assicurando la rispondenza degli atti progettuali alla norma ed al capitolato;
- sovrintendere alle attività in svolgimento, attraverso l’organizzazione di cantiere e delle imprese consorziate assegnatarie, con l’obiettivo di verificare il rispetto degli impegni contrattuali assunti dall’Affidataria.
In materia di sicurezza sul lavoro, secondo il Titolo IV del d.lgs. 81/08, egli dovrà:
- verificare l’ idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici (ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a), secondo le modalità dell’All. XVII del suddetto decreto;
- verificare la congruenza dei Piani operativi di sicurezza (Pos) delle imprese esecutrici rispetto a quello dell’azienda copofila, prima della trasmissione dei Pos al Cse (compiti di cui all’art. 97 comma 3 lett. b)”.
Bonifiche: datori di lavoro delle imprese assegnatarie e subappaltatrici
Veniamo ai datori di lavoro delle imprese assegnatarie e subappaltatrici, cioè i soggetti che “devono redigere o far redigere il piano operativo di sicurezza attinente alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, di cui al d.lgs. 81/08, e:
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del d.lgs. 81/08, sia per i posti di lavoro nei cantieri all’interno dei locali, sia per i posti di lavoro all’esterno dei locali,
- curare la disposizione o l‘accatastamento dei materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento,
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute”;
- “curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi” – previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori – “o curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- scegliere l’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione, o le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- manutenzione e controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; o la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quanto si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- adeguare, in funzione dell’evoluzione del cantiere, la durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; o la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- consultare preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sul Piano di Sicurezza e Coordinamento e sul Piano Operativo di Sicurezza”.
In particolare i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono ricevere dall’impresa affidataria:
- “informazione sulle possibili emergenze che possono verificarsi nel cantiere in relazione alla presenza simultanea o successiva di varie imprese ovvero di lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione dell’opera;
- indicazioni in merito ai mezzi per la lotta antincendio (tipologia ed ubicazione) previsti nel cantiere”.
Bonifiche amianto: direttori tecnici di cantiere e capicantiere delle imprese esecutrici
Il documento si sofferma poi sui direttori tecnici di cantiere delle imprese assegnatarie, soggetti che “devono:
- definire la pianificazione di massima dei lavori di concerto con il Ras,
- rappresentare interfaccia tra l’impresa Assegnataria e l’Affidataria nonché le altre imprese esecutrici che concorrono alla realizzazione dell’opera;
- rapportarsi con gli Enti di controllo, assicurando risposta alle eventuali richieste pervenute dagli Enti in merito alle modalità di esecuzione dei lavori.
- verificare le attività in svolgimento rispetto alla pianificazione definita ed agli impegni contrattuali;
- essere responsabile delle attrezzature, macchinari e/o materiali portati in cantiere nei confronti della Stazione Appaltante (S.A.).
- gestire e smaltire i rifiuti in conformità alla normativa in vigore”.
Sono presentati anche i capicantiere delle imprese esecutrici (assegnatarie e subappaltatrici).
In particolare il capocantiere (Cc) “è il Preposto (Pr) dell’Assegnataria esecutrice ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 81/08. Il Cc dell’Assegnataria esecutrice dovrà ricevere dal proprio Dt indicazioni sui lavori da eseguire (indicazioni sulla tipologia di intervento, limiti e vincoli da rispettare), sulla tecnologia da impiegare e sui tempi da rispettare (pianificazione di massima). Il Cc dell’Assegnataria esecutrice dovrà definire la pianificazione giornaliera dei lavori, che deve rispettare la pianificazione di massima definita dal Dt; in particolare, il Cc dell’Assegnataria esecutrice dovrà verificare le possibili interazioni fra ditte diverse e nel caso di interazioni fra proprie squadre di lavoro, comprese le squadre di lavoro delle proprie subappaltatrici, eliminare i rischi di interferenza tramite una opportuna pianificazione dei lavori o l’adozione di misure di protezione collettiva adeguate; qualora ciò non sia possibile, ridurre e controllare i rischi interferenziali tramite procedure, informazioni, dispositivi di protezione collettiva e personale. Nel caso di altre imprese esecutrici diverse dall’Assegnataria esecutrice di cui è Cc e dalle proprie subappaltatrici, avvisare il proprio Dt per le opportune azioni di coordinamento interno (cioè con altre Assegnatarie esecutrici e proprie subappaltatrici)”.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che nel capitolo “Figure professionali e relativi ruoli” si sofferma anche su:
- committente;
- responsabile unico del procedimento;
- appaltatore;
- subappaltatore;
- responsabile dei lavori;
- direttore dei lavori;
- direttore tecnico di cantiere;
- dirigente;
- preposto;
- lavoratore autonomo;
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- responsabile servizio prevenzione e protezione;
- addetto servizio prevenzione e protezione;
- medico competente;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- coordinatore amianto;
- responsabile tecnico delle ditte iscritte all’albo gestori ambientali;
- organi di vigilanza;
- organismi paritetici.
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita”, a cura di Federica Paglietti, Sergio Malinconico, Beatrice Conestabile della Staffa, Sergio Bellagamba, Paolo De Simone (Dit, Inail) e con la collaborazione di Crescenzo Massaro, Daniele Taddei e Ivano Lonigro (Dicma, Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, Sapienza Università di Roma), collana Ricerche, edizione 2020 (formato PDF, 1.02 MB).