L’attività del medico del lavoro, sia in quanto medico competente che in quanto componente della commissione esaminatrice dei ricorsi ex art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/08, nella espressione del giudizio di idoneità alla mansione, deve uniformarsi, oltre che alle norme vigenti, alle evidenze scientifiche, alle linee guida delle società scientifiche ed al codice etico ICOH.
Indicazioni per i medici competenti e per le commissioni esaminatrici dei ricorsi ex articolo 41comma 9 D.Lgs. 81/2008
La commissione si esprime sulle eventuali inidoneità del lavoratore senza formulare ipotesi o valutazioni in merito ad una sua diversa ricollocazione.
Tale compito è invece proprio del datore di lavoro che può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, del contributo del medico competente, anche per valutare se la nuova assegnazione lavorativa è compatibile con le limitazioni espresse dalla commissione.
Si ritiene legittimo che il medico competente possa fornire al datore di lavoro consigli/indicazioni, a latere e distintamente dal giudizio di idoneità.
Invece tale comportamento non appare opportuno nell’attività della commissione che deve esclusivamente annullare, convalidare o modificare il giudizio di idoneità espresso dal medico competente.
Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente è riferito complessivamente alla mansione specifica alla quale il lavoratore è destinato e non solo ai fattori di rischio che rendono obbligatoria la sorveglianza sanitaria, nei confronti dei quali il lavoratore potrebbe anche risultare idoneo senza però essere idoneo allo svolgimento della mansione nel suo complesso.
Pertanto, il medico competente (e in caso di ricorso, il collegio) deve prendere in considerazione tanto i “fattori di rischio” (tutti quelli connessi alla mansione specifica e non solo quelli per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), quanto l’“ambiente di lavoro” e la “modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
Fattori di rischio
Fra i fattori di rischio da prendere in considerazione si sottolineano in particolare:
- i fattori che incidono sulla sicurezza del lavoratore, e non solo sulla sua salute;
- eventuali condizioni di dimostrata ipersuscettibilità individuale.
L’espressione del giudizio di idoneità non può, invece, fondarsi su aspetti esterni alla mansione stessa, quali, ad esempio, le modalità con le quali il lavoratore raggiunge il posto di lavoro (tempi di percorrenza casa lavoro o il mezzo utilizzato per raggiungere il posto di lavoro).
Inoltre, ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione devono essere presi in esame tutti i fattori che possono recare nocumento alla salute fisica e mentale del lavoratore.
Il lavoratore ha facoltà di richiedere la visita anche se non è sottoposto a sorveglianza sanitaria: il medico competente deve accogliere la richiesta se ritiene che vi sia un nesso tra le motivazioni addotte e l’attività lavorativa svolta.
Qualora, dagli accertamenti effettuati, risulti che il ricorso presentato dal lavoratore non è, in realtà,rivolto nei confronti del giudizio espresso dal medico competente, ma legato al mancato rispetto delle limitazioni/prescrizioni imposte dal giudizio stesso, la commissione confermerà il giudizio e valuterà la opportunità di promuovere un intervento ispettivo finalizzato ad evidenziare il mancato rispetto delle limitazioni/prescrizioni impartite dal medico competente.
Lavoratori disabili (Legge n. 68/1999 smi)
Nei confronti di questi lavoratori deve essere applicata anche la sorveglianza sanitaria in quanto misura generale di tutela della salute (art.15, c.1, lett.l, D.Lgs.81/2008), che non può essere omessa proprio per lavoratori riconosciuti “ope legis” più fragili.
Il lavoratore disabile può ricorrere ai sensi dell’art. 41, come gli altri lavoratori. Nel senso di una non incompatibilità tra le due normative si è espressa anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 354/1997), sia pure relativamente a norme previgenti (rispettivamente, D.Lgs.626/1994 e L.482/1968).