Attrezzature di lavoro e manutenzione: verifiche periodiche e formazione

Poiché le attrezzature di lavoro sono una componente determinante in molte attività lavorative, il legislatore italiano – in vari articoli del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativi alle attrezzature di lavoro (Titolo III, Capo I) – “è stato molto attento a dettare norme per la sicurezza dei lavoratori, durante la conduzione dell’attività lavorativa, svolta utilizzando dette attrezzature. In particolare, il legislatore obbliga il datore di lavoro ad effettuare sulle attrezzature di lavoro regolare manutenzione (art. 71, comma 4) e a predisporre un regime di verifiche e controlli (art. 71, comma 8), mentre verifiche particolari (di cui all’art. 71, commi 11, 12, 13, 13-bis, 14) sono previste per le attrezzature elencate nell’Allegato VII”.

Inoltre il datore di lavoro (art. 71, comma 7, lett. a) “deve prendere le misure necessarie affinché l’uso delle attrezzature di lavoro sia riservato ai lavoratori incaricati per tale compito, che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati”.

A ricordarci con queste parole non solo gli obblighi in termini di attrezzature/manutenzione, ma anche di verifiche periodiche e di formazione nell’uso delle attrezzature di lavoro è il documento “ La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”. Un documento prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail e a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera.

Se con riferimento alle disposizioni legislative il Decreto legislativo 81/2008 nelle scorse settimane ci siamo concentrati sugli obblighi dei datori di lavoro riguardo alla manutenzione, oggi ci soffermiamo su:

  • La normativa e le indicazioni sulle verifiche periodiche
  • Attrezzature di lavoro: informazione, formazione e addestramento
  • Attrezzature di lavoro: gli obblighi dei lavoratori

La normativa e le indicazioni sulle verifiche periodiche

Il documento Inail segnala che alcune attrezzature di lavoro, “quali quelle riportate nell’Allegato VII al d.lgs. 81/2008, considerate pericolose, sono state assoggettate ad un regime particolare di verifiche al fine di verificarne lo stato di manutenzione e conservazione, nonché il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante”. Queste attrezzature sono oggetto dei commi da 11 a 14 dell’art. 71, del D.Lgs. 81/2008.

Riprendiamo il contenuto di tali commi:

  • Comma 11: Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’Inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’Inail può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
  • Comma 12: Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
  • Comma 13: Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  • Comma 13-bis: Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’Allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  • Comma 14: Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’Allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11”.

Si ricorda poi che le modalità di effettuazione delle relative verifiche (la cui periodicità è riportata nell’Allegato VII al d.lgs. 81/2008) sono oggetto anche del Decreto interministeriale dell’11 aprile 2011.

Il documento riporta in una tabella uno stralcio del decreto con il campo di applicazione e la definizione di manutenzione.

Attrezzature di lavoro: informazione, formazione e addestramento

Veniamo ora a parlare di informazione, formazione e addestramento in materia di attrezzature.

Abbiamo già ricordato, all’inizio dell’articolo, l’obbligo di fornire informazione, formazione e addestramento presente nell’articolo 71 comma 7. Si indica che tali attività rientrano tra quelle già previste negli artt. 36 e 37, “riguardanti i rischi di carattere generale e quelli specifici (in particolare, quelli dovuti all’uso delle attrezzature di lavoro), nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate e i pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose. Ulteriori indicazioni sono fornite nell’art. 73 del Testo Unico.

Inoltre i lavoratori che “devono occuparsi della manutenzione e della riparazione (nonché della trasformazione) delle attrezzature di lavoro devono essere qualificati in maniera specifica per svolgere tali compiti (art. 71, comma 7, lett. b)”. 

Il documento riprende in una tabella il citato articolo 73, con riferimento anche alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori:

Il documento riporta poi alcuni decreti attuativi in materia di formazione, ad esempio:

  • Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
  • Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Attrezzature di lavoro: gli obblighi dei lavoratori

Concludiamo questa breve disamina sugli obblighi normativi in materia di attrezzature e manutenzione, con riferimento agli obblighi dei lavoratori.

Si indica che i lavoratori devono adempiere agli obblighi dell’art. 20 del d.lgs. 81/2008, evitando, per le attrezzature di lavoro, usi difformi da quelli previsti e segnalando tempestivamente qualsiasi loro malfunzionamento, senza rimuovere o modificare (in mancanza di autorizzazione) i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo, in modo che il datore di lavoro possa intervenire per il ripristino della sicurezza e la conservazione nel tempo delle prestazioni, eventualmente sostituendo le attrezzature con altre funzionanti.

Riguardo a tali obblighi riprendiamo, in conclusione, la tabella contenente le parti più rilevanti (in materia di uso e cura di attrezzature, impianti, dispositivi, …) dell’articolo 20:

Segnaliamo, infine, che il documento Inail riporta ulteriori indicazioni normative relative agli obblighi per datori di lavoro e costruttori in materia di:  

  • manutenzione delle attrezzature di lavoro
  • requisiti di sicurezza, analisi e valutazione dei rischi
  • vendita, noleggio e concessione in uso delle attrezzature
  • interventi di controllo periodici e straordinari.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera (DIT, Inail), edizione 2019 (formato PDF, 1.43 MB).

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