L’autorizzazione allo scarico di acque reflue: istanza di richiesta, rinnovo e rinnovo semplificato

Con il Testo Unico per l’Ambiente sono regolamentati gli scarichi delle acque nere e bianche domestiche, industriali e urbane.

La normativa di riferimento è il D.Lgs. 152/2006 (detto anche Testo Unico Ambientale) e in particolare la parte terza, oltre a norme regionali specifiche che recepiscono la normativa nazionale.

Il Testo Unico Ambientale riporta all’articolo 74 la definizione di scarico idrico,  dove per scarico s’intende qualsiasi immissione di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria), indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Scarichi acque reflue: l’istanza di autorizzazione allo scarico

Secondo il D. Lgs 152/06 – art. 124, comma 1 tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Con l’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 si disciplinano al comma 7 e al comma 8 due distinte azioni: la prima riguarda l’istanza di autorizzazione proposta ex novo all’autorità competente, la seconda riguarda il caso del rinnovo dell’istanza di autorizzazione.

Con l’autorizzazione allo scarico il suo titolare dell’azienda è il responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti dalla legge e soltanto su di lui grava l’obbligo di mantenere le acque reflue nei limiti normativi , al fine di evitare inquinamenti.

Validità dell’autorizzazione di scarico

L’autorizzazione allo scarico rilasciata in forma esplicita è valida per quattro anni dal momento del rilascio (data di avvenuta notifica dell’atto) e un anno prima della data di scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento Con il DPR 19/10/2011, n. 227, è stato introdotto il “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122”.

Semplificazioni rinnovo autorizzazione scarichi

Il regolamento sulla semplificazione degli adempimenti prevede semplificazioni in materia di rinnovo di autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue industriali.

Le semplificazione consente al titolare dello scarico di rinnovare l’autorizzazione almeno 6 mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto all’autorizzazione già concessa. Di conseguenza è sufficiente presentare all’autorità competente un’istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate o su modulistica degli Enti Competenti.

I gestori di impianti fissi industriali devono presentare all’Ente gestore della rete fognaria (Comune, Consorzio, Società partecipate, ecc…) la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura, per la definitiva determinazione del canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue (scarichi industriali).


Fonte:

  • D. Lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i. Testo Unico Ambientale
  • Decreto legge 31/05/2010, n. 78
  • Legge 30/07/2010, n. 122”
  • Linee guida per l’istruttoria autorizzativa dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche ed assimilate – ARPAL – Revisione 02 del 01/05/15
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