Cantieri edili, le responsabilità del committente

Anche un semplice intervento di manutenzione straordinaria all’interno di un appartamento o altra tipologia d’immobile può presentare delle insidie. Ecco perché è necessario identificare, sia per la sicurezza del lavoratore che per quella dello stesso committente all’interno dei cantieri edili, gli obblighi e le responsabilità. Vediamo quali sono.

La figura del committente

Il committente è il soggetto per conto del quale vengono realizzati degli interventi edili da parte di una (o più) ditte o da lavoratori autonomi (elettricista, muratore, idraulico). Il committente è configurabile in una persona fisica (come nel caso di un proprietario di casa) o giuridica (nel caso di un condominio).

Quindi nel caso di piccoli interventi di ristrutturazione , la figura del committente si può configurare nel proprietario, l’affittuario o chi ha un diritto reale sull’immobile (nudo proprietario, usufruttuario, ecc.) ed è soggetto ad una serie di obblighi normativi che gli derivano dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

L’attuale normative vigente

Nell’ambito della normativa inerente la sicurezza nei cantieri, le indicazioni sulle figure e i ruoli dei vertici organizzativi sono chiare, come anche i compiti e le attribuzione delle responsabilità del committente dei lavori.

L’attuale art. 89, lett. b), D.Lgs. 81/2008, lo descrive come il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. In sostanza, assume la qualità di committente colui che conclude un contratto di appalto o d’opera con un’impresa, con poteri decisionali e sostenendo il costo dei lavori. 

Le funzioni e le responsabilità del committente nei cantieri edili

Assume automaticamente la funzione di committente chi, ad esempio,

  • in qualità di proprietario di una villetta, affida i lavori di tinteggiatura interna od esterna;
  • in qualità di locatario di un appartamento, affida i lavori di rifacimento del bagno;
  • in qualità di amministratore di condominio, affida i lavori di rifacimento del manto di copertura o di isolamento a cappotto dei muri;
  • in qualità di titolare d’impresa, affida i lavori di sistemazione degli uffici o di ampliamento della zona produttiva del suo capannone aziendale;
  • in qualità di proprietario di un lotto edificabile, affida i lavori di costruzione della sua nuova casa.

Il Committente  ha precise responsabilità penali ed amministrative attribuitegli dalla attuale normativa, come:

  • designare il coordinatore per la sicurezza se necessario (pena l’arresto da 3 a sei mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400)
  • accertare i requisiti del coordinatore
  • trasmettere il P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) a tutte le imprese invitate a presentare l’offerta (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800)
  • comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore, in modo che venga anche riportato sul cartello di cantiere (sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800)
  • vigilare sull’operato del coordinatore (pena l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800)
  • verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (pena l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da € 1.000 a € 4.800)
  • trasmettere all’Amministrazione del titolo abilitativo (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800)
    • copia della notifica preliminare;
    • copia del documento che attesta il regolare versamento dei propri contributi assicurativi (D.U.R.C.);
    • una dichiarazione dove attesta di avere svolto la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, dell’organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

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Quali aiuti può avere a disposizione il committente?

Per espletare tutti gli adempimenti connessi ad un ruolo così articolato e di grande responsabilità, il committente ha la possibilità di avvalersi di altre figure, come portatori di una specifica posizione di garanzia: il responsabile dei lavori (da non confondere con direzione dei lavori), il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di esecuzione.

La normativa vigente permette al committente  di nominare un Responsabile dei lavori, al quale trasferire le proprie incombenze , come coadiutore che sostituisce  il committente con la funzione di farne le veci su aspetti tecnici-professionali inerenti la sicurezza in cantiere e alla quale può delegare tutti o solo alcuni degli obblighi ad esso attribuiti.

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