Tra le tante attività che hanno subito dei grossi rallentamenti nelle operazioni di lavoro sono stati i cantieri edili. Il settore dell’edilizia è andato avanti, ma a quale costo? Le procedure anti-Covid sono state stringenti anche per le ditte specializzate, alle prese con luoghi di lavoro dove alla sicurezza consueta, per eliminare i rischi di infortunio sul lavoro, si è dovuta aggiungere quella inerente la propria salute, combattendo il virus.
Il protocollo anti-Covid condiviso per i cantieri e il D.Lgs. 81/2008
Nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” definisce, in sintesi:
- misure anticontagio rivolte ai titolari del cantiere, ai subappaltatori ed ai sub-fornitori;
- fornisce “indicazioni operative per incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia”;
- “prevede la costituzione di un Comitato per la verifica del rispetto delle regole del protocollo”.
Inoltre “ricorda al Coordinatore della Sicurezza di integrare il PSC e conseguentemente anche i Costi della Sicurezza relativamente a quanto necessario al fine di evitare il contagio da Rischio Covid-19”.
A questo proposito si segnala che l’art. 26 comma 5 del d.lgs. 81/2008 (TU) “stabilisce che nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art.1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”. E i Costi della Sicurezza “non sono soggetti a ribasso”.
Riprendiamo il comma 5 dell’art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) del D.Lgs. 81/2008 che indica che “l’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti”. Inoltre con riferimento agli articoli 97 del DLgs 81/2008 e 105 del DLgs 50/2016 l’affidatario “riconosce i costi della sicurezza dei lavori affidati in subappalto senza alcun ribasso”.
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Le differenze tra costi della sicurezza e oneri della sicurezza
I Costi della Sicurezza sono “tutti gli importi quantificati analiticamente rappresentanti le misure di sicurezza derivanti da una scelta progettuale del Coordinatore della Sicurezza, da lui indicati nel PSC ‘ex contractu’”. Mentre gli Oneri della Sicurezza sono “importi sostenuti dal Datore di Lavoro dovuti alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all’attività svolta e alle misure operative gestionali ‘ex lege’”
Si fa poi riferimento all’allegato XV del Testo Unico:
4.1.1. costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, e sono:a) degli apprestamenti previsti nel PSC;b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. |
I Costi della Sicurezza “sono quantificati per mezzo dei Prezziari in vigore, o mediante analisi del prezzo contemplando materiali, manodopera, mezzi ed attrezzature”.
Gli Oneri della Sicurezza sono “importi afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di ‘datore di lavoro’ e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all’attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell’ambito delle spese generali riconosciute all’operatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici”.
Ci si sofferma su questa procedura da mettere in atto nella fase di emergenza COVID-19:
- “Datore di lavoro provvede, con le rappresentanze sindacali, all’adozione/integrazione del protocollo aziendale per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell’allegato 13” del DPCM 2 marzo 2021
- “Il Protocollo aziendale dovrà essere trasmesso dal datore di lavoro al RUP che, a sua volta, lo trasmetterà al CSE e al DL, che potrà utilizzarlo ai fini dell’integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
- Il CSE integra il PSC così come definito all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e attua scelte progettuali ed organizzative conformi al Protocollo di cui all’Allegato 13 del DPCM”;
- “Il datore di lavoro redige l’integrazione al POS in conformità al proprio protocollo aziendale, ai sensi dell’allegato 13, ed ai contenuti del PSC”.