Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto 22 gennaio 2019, in vigore dal 15 marzo 2019, ha individuato le modalità di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare a tutela della sicurezza sul lavoro.
Con l’entrata in vigore del Nuovo Decreto vigore la norma che abroga il Decreto Intermesteriale del 4/03/2013, introducendo delle modifiche sui criteri generali di sicurezza sul lavoro per la posa, il mantenimento, la rimozione della segnaletica per la delimitazione dei cantieri stradali in presenza di traffico veicolare e a tutela dei lavoratori.
Previste, inoltre, regole specifiche anche per la formazione professionale dei preposti, degli operai e degli addetti alle attività di pianificazione, di controllo e per l’apposizione dei sistemi segnaletici.
Posa segnaletica: nuove regole sulla formazione in cantiere
Per quanto attiene alla formazione dei lavoratori e preposti addetti alla posa della segnaletica stradale segnaliamo:
- si specifica che la formazione è specifica per categoria di strada
- viene introdotta la tematica delle tecniche di integrazione e revisione della segnaletica per cantieri, che vanno ad affiancare quelle già previste relative all’installazione e rimozione;
- sparisce il termine operatori sostituito da “lavoratori”
- viene introdotto un corso di 4 ore (più esame) per il passaggio da lavoratore a preposto
- il numero massimo di partecipanti nella parte teorica viene allineato agli Accordi Stato Regioni passando da 25 a 35 allievi.
- rimane invece il rapporto di 1:6 tra docente e allievi
Nuovo termine aggiornamento formazione preposti
Le modifiche più rilevanti riguardano il punto 10 dell’allegato II relativo al modulo di aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti.
L’obbligo di aggiornamento passa da 4 a 5 anni e il numero di ore passa da 3 a 6 da utilizzarsi soprattutto in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa.
Nuovi requisiti per i formatori
Ci sono modifiche anche in relazione ai requisiti dei docenti e istruttori.
Il docente della parte teorica potrà essere:
- RSPP aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale;
- personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.
L’istruttore della parte pratica sarà un soggetto con esperienza professionale documentata nel campo dell’addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
La norma prevenzionistica (D.Lgs. n. 81/2008) pone, all’art. 161, particolare attenzione sulle prescrizioni da adottare per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
Il provvedimento, sul quale è stato acquisito il parere della Conferenza Stato – Regioni, si compone di 6 articoli e 2 allegati tecnici.
Questo decreto si applica alle attività di segnalamento temporaneo e si differenzia in base alla tipologia di strada.
I soggetti interessati sono i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici esecutrici o affidatarie.
I datori di lavoro devono ovviamente assicurarsi di provvedere alla formazione degli addetti alle attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica.
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