Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il nuovo Regolamento F-Gas (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra, cosiddetti F-Gas, e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.
Devono ottenere la certificazione F-Gas le imprese che operano su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra F-Gas e che in particolare svolgono le attività di:
- installazione,
- riparazione,
- manutenzione,
- assistenza,
- smantellamento.
Validità della certificazione F-Gas e rinnovo per le imprese
Il certificato F-Gas ha una validità di cinque anni.
Il rinnovo della certificazione F-Gas avviene, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.
Come si ottiene la certificazione F-Gas impresa
Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione F-Gas devono:presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
- presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
A questo proposito vedi: Modello iscrizione delle imprese
- presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell’articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);
- dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall’Allegato B 2.1, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a).
L’impresa, cioè, deve poter dimostrare:
- che impiega personale certificato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, per le attività’ che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto;
- che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
In mancanza di tutti i requisiti sopraelencati l’azienda incorre nella cancellazione dal Registro telematico nazionale.