F-Gas 2019: quali sono le persone fisiche soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il nuovo Regolamento F-Gas (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra, cosiddetti F-Gas, e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.

Secondo l’art. 7 del D.P.R. hanno obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale le persone fisiche che intendono svolgere le seguenti attività:

  • attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse quali:
    • 1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra F-Gas in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
    • 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
    • 3) installazione;
    • 4) riparazione, manutenzione o assistenza;
    • 5) smantellamento;
  • attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra F-Gas quali:
    • 1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra F-Gas in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
    • 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
    • 3) installazione;
    • 4) riparazione, manutenzione o assistenza;
    • 5) smantellamento;
  • attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra F-Gas quali:
    • 1) installazione;
    • 2) riparazione, manutenzione o assistenza;
    • 3) smantellamento;
    • 4) recupero;
    • d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.

Validità della certificazione F-Gas e rinnovo per le persone fisiche

Il certificato F-Gas ha una validità di dieci anni.

Il rinnovo della certificazione F-Gas deve avvenire, su istanza dell’interessato, entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.

Come si ottiene la certificazione F-Gas persona fisica

Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione F-Gas devono:

  • presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;

A questo proposito vedi: Modello per iscrizione persone

  • presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell’articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);
  • sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n
    apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra F-Gas . 2015/2066 e n. 306/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione.

Se non si sostiene l’esame teorico e pratico, l’interessato incorre nella cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Qui le indicazioni su quali sono le imprese soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale F-Gas 2019 / MODALITA’ / VALIDITA’ / RINNOVO


Fonte: Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. (19G00001)

Back To Top