Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.141/2017) del decreto-legge n.91/2017 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” si integra il regolamento dell’Unione Europea pubblicati nel dicembre 2014 con il Testo Unico Ambientale.
I rifiuti pericolosi sono quei rifiuti contenenti al loro interno un’elevata dose di sostanze inquinanti. I rifiuti pericolosi solitamente sono generati dalle attività produttive (cd. Rifiuti “speciali”).
Tutti i rifiuti sono classificati ai sensi del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) attraverso un codice a 6 cifre, sulla base dell’attività o processo produttivo che li ha generati.
La normativa vigente in materia di rifiuti (Legge 116/2014) indica che:
- se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso “assoluto” esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione (si dà per certo che non sia pericoloso);
- se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto” (identificato dal catalogo CER con l’asterisco *), esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione;
- se un rifiuto è identificato con un codice CER “a specchio”, ossia due codici CER con la stessa descrizione (uno pericoloso e uno non pericoloso), è necessario procedere alla determinazione delle eventuali proprietà di pericolo che esso possiede al fine di applicare la corretta voce CER tra le due possibili.
I CER “a specchio” invece vanno classificati in modo approfondito le eventuali caratteristiche di pericolosità del rifiuto in esame. La legge 116/2014 (in vigore dal 1 giugno 2015) stabilisce che tale valutazione può essere eseguita dal produttore attraverso le seguenti modalità:
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individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
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la scheda informativa del produttore (es. omologa rifiuto o simili);
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la conoscenza del processo chimico;
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determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
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la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
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le fonti informative europee ed internazionali;
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la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
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stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo, mediante comparazione delle concentrazioni rilevate dall’analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test di laboratorio per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
Se non si effettuano i test di laboratorio, contrariamente a quanto avveniva in passato, è necessario in ogni caso dare evidenza delle modalità e strumenti con cui si è eseguita la valutazione
Si ricorda che le caratteristiche di pericolo devono essere correttamente indicate già nelle registrazioni di carico sul registro di carico e scarico, quindi al momento della produzione del rifiuto stesso, e non soltanto al momento dell’invio a recupero o smaltimento. Inoltre la pericolosità o meno dei rifiuti prodotti comporta possibili differenze negli adempimenti di tracciabilità(tenuta dei registri di carico e scarico, MUD, Sistri).
Con la Direttiva “Quadro” sui rifiuti 2008/98/CE del Parlamento Europeo stabilisce che un rifiuto pericoloso è un “rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all’allegato III”.
Il Regolamento 2014/1357/UE, ha apportato modifiche tuttora vigenti al citato allegato III, introducendo le cosiddette “caratteristiche di pericolo HP”.
Per ogni rifiuto pericoloso, è quindi responsabilità del produttore l’individuazione dei pericoli che esso possiede. Il produttore si può quindi avvalere di un laboratorio di analisi specializzato, al fine di determinare la presenza di una o più caratteristiche di pericolo HP.
Per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, il DM 27 settembre 2010 (art. 2) stabilisce il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti.
Per quanto riguarda l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, l’entrata in vigore del Regolamento 1179/2016 ha introdotto l’utilizzo dei cosiddetti fattori “M” nel calcolo delle soglie di pericolosità dei composti del rame (modificando così la tabella 3.1, allegato VI, parte 3 del regolamento CLP).
Il Regolamento, in vigore dal 1 marzo 2018 ha tuttavia generato non pochi problemi interpretativi a causa di un’errata traduzione del testo normativo.
Il MATTM, con la Nota 28 febbraio 2018, prot. n. 3222, ha cercato di fare chiarezza, contrariamente a quanto indicato nella versione italiana del Regolamento che suggeriva di non tener conto di tali fattori M, essi dovrebbero invece essere inclusi quantomeno nella valutazione della tossicità acuta (short-term aquatic hazard) delle sostanze contenenti rame, mentre possono non essere considerati per la determinazione della tossicità cronica (long-term aquatic hazard).
Riferimenti /approfondimenti
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;
Linee Guida comunitarie “Study to develop a guidance document on the definition and classification of hazardous waste – Final report” del Dicembre 2015