Le spese condominiali rientrano in quel budget che qualsiasi genitore sa di dover spendere nel corso del tempo. Chi abita in un condominio e vanta un diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile sito in un condominio, è tenuto al pagamento delle spese condominiali relative alle parti comuni dello stabile.
Le spese condominiali, dette anche oneri o obbligazioni condominiali, sono in parole semplici, quanto ciascun condomino è tenuto a pagare in ragione della sua partecipazione al condominio. L’obbligo di pagamento degli oneri condominiali contenuti nell’articolo 1104 del codice civile, è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile.
Tra queste spese rientrano, ad esempio, quelle relative all’ammodernamento ascensori, l’acqua e la luce. Per quanto riguarda la manutenzione dell’ascensore, tali spese devono essere ripartite tra i proprietari delle unità immobiliari a cui servono,per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo, con la precisazione che, ai fini del concorso nella metà della spesa, si considerano come piani anche le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Le tabelle millesimali per l’ascensore o per qualsiasi altro tipo di intervento previsto dal condominio sono definite dalla legge italiana.Esprimono le quote di proprietà all’interno del condominio in forma di rapporto, ossia come rapporto tra il valore di ciascuna unità immobiliare e il valore dell’edificio. Quest’ultimo viene rapportato a mille e per questo il valore che viene calcolato è denominato millesimale. Il valore di ciascun appartamento, espresso tramite la tabella millesimale ascensori, permette di calcolare il contributo delle spese per l’ascensore a inquilino, ossia per ogni appartamento.
Passando alle spese di acqua e luce, la cui ripartizione del pagamento è da effettuarsi sulla base dei millesimi di proprietà. Nel rispetto dell’autonomia decisionali dei condomini è ammesso però che sia adottato un differente criterio. Tale diverso metodo sarà scelto e determinato informa scritta nell’atto dell’acquisto, nel regolamento d’origine contrattuale o in una deliberazione assembleare all’unanimità.
Può essere scelto anche il sistema della ripartizione in base all’uso. In queste circostanze trova applicazione l’art. 1123 seconda comma, per il quale, appunto, in caso di utilizzo differente di un bene, le relative spese sono ripartite in misura proporzionale all’uso che ciascuno può farne. La norma ha sollevato non poche difficoltà interpretative. Sebbene abbia il pregio di poter essere applicata con riferimento a diverse fattispecie, proprio per la sua formulazione generica non è facile delimitare i confini applicativi. In considerazione di ciò molti condomini, spesso, ritengono di non dover contribuire (o di dover contribuire in misura minore) a determinate spese, poiché non fanno uso (o fanno un uso minore rispetto agli altri) di un servizio comune.