Il Governo italiano guidato da Conte ha varato nuove misure per contrastare e contenere l’emergenza coronavirus.
Continua infatti a diffondersi in tutta Italia il contagio da SARS-CoV-2, il nuovo coronavirus scoperto inizialmente in Cina che causa la sindrome respiratoria conosciuta come COVID-19.
Le nuove misure varate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale“ sono valide in tutto il territorio nazionale e fino al 3 aprile 2020.
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Sospesi tutti gli eventi dedicati ai sanitari
Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio intima la sospensione dei congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.
In generale viene differita a data successiva al termine di efficacia del decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.
Chiusi cinema e teatri
Una delle misure più pesanti previste nel nuovo decreto del 4 marzo è la chiusura di fatto di cinema e teatri.
Secondo il decreto dal 5 marzo 2020 in tutta Italia sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali.
La misura riguarda eventi e spettacoli svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Eventi sportivi senza pubblico e a porte chiuse
Il decreto del 4 marzo 2020 prevede anche che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato
Nei comuni diversi da quelli della cosiddetta zona rossa, resta comunque consentito lo svolgimento di eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, purché avvengano all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di
pubblico.
Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del coronavirus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano.
Ok sport, piscine e palestre, ma a un metro di distanza
Sono ammessi lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto oppure all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, ma esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza fra le persone di un metro.
Si alle alternative all’aperto
Inoltre viene raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, e alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto.
Viene incentivata la promozione di attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone, oppure svolte in casa, presso il domicilio degli interessati.
Chiuse scuole e università, ma solo fino al 15 marzo
Dal 5 marzo 2020 e fino al 15 marzo sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Sospesa la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani.
Si alla formazione a distanza
Per tutti c’è la possibilità di svolgere tutte queste attività formative a distanza.
I dirigenti scolastici sono quindi tenuti ad attivare, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avendo anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Stessa cosa vale per le Università.
No ai viaggi di formazione e ai gemellaggi
In tutta Italia sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Continua la formazione per professioni sanitarie
Sono esclusi dalla sospensione:
- i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica,
- i corsi di formazione specifica in medicina generale,
- le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie,
- le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa;
Limitati gli accessi in ospedali e pronto soccorso
Il nuovo decreto contro l’emergenza coronavirus del 4 marzo 2020 vieta espressamente in tutta Italia agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), fatte salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
Limitato anche l’accesso negli ospedali di parenti e visitatori, nelle residenze sanitarie assistite (RSA) e nelle strutture residenziali per anziani.
L’accesso sarà possibile limitatamente ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta comunque ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Misure di prevenzione dal nuovo coronavirus nelle carceri
Disposto un maggiore controllo per i nuovi ingressi nelle carceri, compresi i carceri minorili, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni della “zona rossa” di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.
Coronavirus: le misure per il trasporto pubblico
Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza vengono chiamate ad adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.
Intanto chiunque, a partire dal 20 febbraio, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia transitato e abbia sostato nei comuni della zona rossa, deve comunicarlo al dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta.
Come comunicare di essere stati in zona rossa a pericolo di contagio
Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica.
Se contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, saranno gli operatori delle centrali ca comunicare generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.