Corsi sicurezza stradale: sono validi gli attestati conseguiti prima del 2019

Corsi sicurezza stradale: gli attestati conseguiti con la precedente disciplina manterranno la loro validità sino alla naturale scadenza prevista dalla previgente normativa.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affrontato il tema della validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, sostituito dal decreto interministeriale 22 gennaio 2019.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza ha infatti fornito risposta ad interpello n. 5 del 2019, in materia di criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare.

L’interpello

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) aveva formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla “validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore (15 marzo 2019) del decreto interministeriale 22 gennaio 2019”.

Il quesito riguarda la validità dei corsi di aggiornamento e formazione, erogati in data antecedente all’introduzione della nuova normativa in materia, per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Il verdetto

La Commissione precisa che, in assenza di disciplina transitoria, le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 trovano applicazione solamente dalla data della sua entrata in vigore.

Gli attestati conseguiti con la precedente disciplina manterranno la loro validità sino alla naturale scadenza prevista dalla previgente normativa.


Fonte: Min. Lavoro – Interpello n. 5/2019

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