È possibile erogare un corso di formazione sulla sicrezza sul lavoro, che sia valido sia come aggiornamento di RSPP, ASPP e coordinatori della sicurezza, che come aggiornamento per il professionista antincendio?
Ed è possibile che tale corso formativo valga sia come aggiornamento per i professionisti della sicurezza che come convegno o seminario di aggiornamento per professionisti antincendio?
La risposta breve è: no.
I quesiti sono stati posti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro (interpello 1/2019)
La Commissione Interpelli specifica che, ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, non è valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse.
Fanno eccezione i corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008.
La Commissione ricorda inoltre che, ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza, il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP.