Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

Il credito d’imposta per le per attività di ricerca e sviluppo spetta, fino ad un massimo di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario in misura pari a:

  • 50% della spesa incrementale relativa ai costi di (art.4 comma 1 del D.M. Finanze del 27 maggio 2015):
    • i costi relativi al personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca
    • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita’ esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese
  • 25% della spesa incrementale relativa ai costi di (art.4 comma 1 del D.M. Finanze del 27 maggio 2015):
    • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio
    • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad euro 30.000. (e ciò favorisce l’utilizzo da parte delle PMI).

Tale misura (da 30.000 € a 20.000.000 €) è da intendersi per ognuno degli anni d’imposta (fino al 2020).

È opportuno notare che il credito d’imposta viene riconosciuto su base incrementale, ossia con riferimento alle spese sostenute annualmente in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati dei tre periodi d’imposta 2012-13-14).

Le imprese costituite successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, la media di riferimento non potrà che essere pari a zero.

Beneficiari del credito d’importa R&S

Possono beneficiare del credito d’imposta R&S tutte le imprese, indipendentemente dal fatturato realizzato, dalla natura giuridica (quindi anche una ditta familiare), dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato (anche semplificato).

Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è automatico (non è necessaria alcuna domanda, non accesso con click day, non ci sono graduatorie e valutazioni di terzi).

La compensazione avviene in F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi ammissibili sono stati sostenuti.

Come usufruire del credito d’imposta

Il credito d’imposta per le attività di R&S deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Inoltre, il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi ammissibili sono stati sostenuti (da gennaio, anche se costi sostenuti un mese prima a dicembre) e previa certificazione contabile. Sono compensabili tutte le voci dell’F24, compresi contributi Inps, more, interessi.

Il credito d’imposta non rileva ai fini del calcolo degli aiuti de minimis.

Attività ammissibili

Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del D.M. Finanze del 27 maggio 2015 sono ammissibili le seguenti attività:

  • lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (c.d. ricerca fondamentale);
  • ricerca pianificata e indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo (c.d. ricerca industriale);
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida (c.d. sviluppo sperimentale);
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Attività non ammissibili

Non sono ammissibili ai fini del credito d’imposta le attività modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Costi eleggibili

Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i seguenti costi di R&S:

  1. personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  2. personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  3. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro.
  4. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le PMI innovative e le Start-up innovative
  5. Competenze tecniche e privative industriali, anche acquisite da fonti esterne.
  6. materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di 5.000 euro le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile annuale. Tale certificazione deve essere redatta prima dell’utilizzo del credito di imposta in F24.


A cura di PiuSicura S.r.l. – www.piusicurasrl.it

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