Con il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (il cosiddetto Decreto Ponte Morandi), sono state inserite alcune disposizioni a proposito dell’impiego e della distribuzione dei fanghi da depurazione in agricoltura.
Il decreto, infatti, introduce le “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi da depurazione”, capo V, articolo 41.
Nuove (vecchie) disposizioni sulla gestione dei fanghi da depurazione
In particolare in seguito alla situazione di emergenza indotta dalla sentenza n. 1782 del 20 luglio 2018 del Tar della Lombardia, nel Decreto Ponte Morandi è stato disposto che “al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto”.
Il D.L. 109/2018 pone quindi in evidenza come l’unica norma di riferimento vigente a proposito dei fanghi di depurazione sia il D.L. 99/1992.
L’incertezza legislativa che si era infatti creata a seguito delle recenti sentenze, come quella già citata del Tar Lombardia, stava compromettendo la gestione del servizio di depurazione e ponendo in seria difficoltà le discariche che si sono ritrovate a dover ricevere una mole elevata di rifiuti.
Come si legge infatti nella relazione illustrativa, “il provvedimento nelle more di una completa riscrittura della disciplina prevista nell’ambito del recepimento del “pacchetto rifiuti”, ed al fine di disincentivare il ricorso alla discarica, e garantire l’utilizzo sicuro dei fanghi di depurazione delle acque reflue in agricoltura, introduce un valore limite alla concentrazione per gli idrocarburi (…) coerente con la recente normativa europea in tema di classificazione dei rifiuti (…). Il provvedimento inoltre fa salvo l’utilizzo agricolo di fanghi di depurazione che contengono idrocarburi di origine naturale” (…).
Idrocarburi nei fanghi da depurazione
Particolare attenzione occorre dare anche ai parametri introdotti e ai suoi limiti, per esempio il parametro specifico per gli idrocarburi C10-C40, per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale).
Ai fini della presente disposizione, il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.
Manca ancora la legge di conversione del decreto Morandi
Si è ancora in attesa della legge di conversione che potrebbe modificare il decreto.
In ogni caso si conferma che la norma di riferimento a proposito dei limiti da applicare ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi da depurazione è il D.L. 99/1992.