Pubblicato il decreto cosiddetto “salva motociclisti”, approntato e fortemente voluto dal Ministero dei Trasporti con l’intento di tutelare in particolare i motociclisti in viaggio.
Il decreto rende obbligatoria l’installazione sulla rete stradale italiana di appositi Dispositivi Salva Motociclisti (DSM) che, per le loro specifiche tecniche, puntano a mitigare gli effetti dell’urto di un motociclista sul guardrail.
Barriere salva-motociclisti obbligatorie
In particolare il decreto prevede l’obbligo di installare barriere salva-motociclisti su tutte le curve circolari caratterizzate da un raggio minore di 250 metri nei casi di interventi di nuova costruzione, di adeguamento di tratti stradali esistenti che comportano varianti di tracciato e/o rinnovo delle barriere di sicurezza stradali su tratti significativi, oppure su strade esistenti non soggette ad interventi ma dove siano avvenuti nel triennio almeno cinque incidenti con morti e/o feriti, che abbiano visto il coinvolgimento di motoveicoli e/o ciclomotori.
Si tratta di un decreto, approntato già dallo scorso ottobre dal Ministro Danilo Toninelli e dal sottosegretario Michele Dell’Orco, che fa dell’Italia uno dei pochissimi Paesi europei ad adottare specifiche barriere protettive per l’incolumità di scooteristi e motociclisti.
Le caratteristiche dei DSM motociclisti
Le stazioni appaltanti devono richiedere dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti (DSM) rispondenti alla norma UNI CEN/TS 1317-8, acquisendo, ai fini della verifica di rispondenza alla suddetta norma, rapporti di crash test rilasciati da laboratori accreditati, eseguendo un esame tecnico dei loro contenuti e delle modalià di esecuzione delle prove stesse.
I dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti devono essere montati sulle barriere discontinue installate o da installare lungo il ciglio esterno della carreggiata su tutte le strade ad uso pubblico aperte al transito di veicoli a motore, nei tratti di curva circolare, di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001, della singola carreggiata, caratterizzato da un raggio minore di 250 m per i progetti che riguardano i casi previsti dall’art. 2 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992.
L’installazione dei dispositivi deve interessare il ciglio esterno della
carreggiata e deve estendersi, oltre le due estremità della curva circolare, per un tratto minimo pari ad R/10, comunque non inferiore a 10 m.
Inoltre i DSM devono essere montati in corrispondenza di punti singolari della strada quali curve circolari aventi un raggio minore di 250 m ed intersezioni in corrispondenza dei quali si siano verificati nel triennio cinque incidenti con morti e/o feriti, che abbiano visto il coinvolgimento di motoveicoli e/o ciclomotori.
Decreto 1 aprile 2019 “Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM)“